Lavoro
14 Febbraio 2023
La legge di Bilancio per il 2023 contiene importanti novità in materia di prestazioni occasionali, in particolare con riferimento a una nuova disciplina speciale per il solo settore agricolo.
La L. 29.12.2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) ha profondamente modificato la disciplina delle prestazioni occasionali, ampliandone la portata e, soprattutto, creando una disciplina speciale (transitoria) per il settore agricolo.
Con riferimento a tale settore, infatti, la norma ha apportato 2 significative novità:
Tale contratto di lavoro subordinato, il cui utilizzo è precluso ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi maggiormente rappresentativi di qualsiasi livello, può essere stipulato con soggetti che, fatta eccezione per i pensionati, non hanno avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti, quali:
Procedura operativa
Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, dovrà acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva: l’Inps, a sua volta, provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.
Una volta acquisita tale documentazione, e sempre prima dell’inizio del rapporto, il datore dovrà, in prima istanza, darne preventiva comunicazione al competente Centro per l’impiego e, in seconda battuta, dovrà consegnare una copia di tale comunicazione al lavoratore, stanti gli obblighi di informazione in merito alle condizioni applicabili al rapporto di lavoro: diviene necessario sottolineare che, nella comunicazione, i 45 giorni di prestazione consentita si computano prendendo in considerazione le sole presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto che, come detto, potrà arrivare a un massimo di 12 mesi.
Proprio con riferimento all’UNILAV, il Ministero del Lavoro, con la comunicazione 20.01.2023, n. 462, ha reso noto di aver provveduto ad aggiornare il modello, inserendo nella tabella contratti il codice “H.03.00”, avente il significato di “Prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato” e che dovrà essere utilizzato per tutte le comunicazioni di instaurazione, variazione o cessazione del rapporto.
Compenso
Il compenso da erogare al prestatore occasionale sarà definito in base alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e avrà le seguenti caratteristiche:
Per quanto attiene, invece, all’iscrizione di tali lavoratori nel libro unico del lavoro, la stessa potrà avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.
Contributi
In base ai compensi, il datore dovrà effettuare all’Inps il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, nelle modalità che saranno stabilite dagli Istituti (ferma restando l’applicabilità delle aliquote ridotte previste per le zone agricole e i territori montani svantaggiati dall’art. 1, c. 45 L. 220/2010).
Regime sanzionatorio
Nel caso di superamento dei 45 giorni, la sanzione consisterà nella trasformazione in un rapporto a tempo pieno e indeterminato a far data di superamento medesimo, con applicazione delle connesse sanzioni civili e amministrative.
Nel caso, invece, di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali o di violazione dell’obbligo di comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro, a meno che non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di violazione, non risultando applicabile la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 124/2004.
Novità 2023
Tornando, infine, alle prestazioni occasionali “non agricole”, di cui già la circolare Inps 19.01.2023, n. 6 ha proposto un quadro, è possibile riassumere le novità del 2023 nel seguente modo.
Utilizzatori – Dal 1.01.2023:
Fino al 31.12.2022:
Limiti quantitativi – Dal 1.01.2023:
Fino al 31.12.2022:
Divieti di utilizzo – Dal 1.01.2023:
Fino al 31.12.2022: