Accertamento, riscossione e contenzioso
15 Ottobre 2024
Per la Cassazione (ord. n. 24329/2024) i vizi di nullità della notifica, diversi da quelli integranti l’inesistenza, sono sanabili con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione in giudizio del destinatario.
Un decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali emesso in favore di un condominio veniva opposto e la notifica dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, ancorché tempestiva e regolarmente effettuata presso il domicilio eletto dal condominio, veniva ritenuta inesistente sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello perché effettuata ai legali ma senza alcun riferimento alla loro qualità di procuratori costituiti del condominio.
Giunta la causa davanti alla Corte di Cassazione, quest’ultima evidenziava come la Corte d’appello avesse errato nel ritenere che la notifica dell’atto di opposizione decreto ingiuntivo, regolarmente avvenuta presso i procuratori costituiti fosse inesistente perché priva dell’indicazione della loro qualità, trattandosi, invece, di mera irregolarità, sanata con la costituzione in giudizio del condominio.