IVA

18 Settembre 2024

La nullità del contratto comporta l’indetraibilità dell’Iva

La Corte di Cassazione (sent. 12.09.2024, n. 34408) è tornata a pronunciarsi su una fattispecie di appalto non genuino (simulatorio di una somministrazione irregolare di manodopera), confermando l’indetraibilità dell’Iva e l’indeducibilità dei costi dei lavoratori dipendente distaccati.

La Cassazione, sia civile che penale, appare ormai essere ferma nel ritenere che, se il contratto è nullo in quanto deviante dai relativi paradigmi di governo giuridico, esso non consente la detrazione dell’Iva e la deduzione dei costi. In ordine a tale conclusione, per il momento ancora circoscritta ai soli cd. “appalti non genuini”, rischia di trasbordare da essi e generalizzarsi ogniqualvolta il contratto non riassuma la delineazione legale come individuata dal Codice Civile. In tale scritto si verifica la compatibilità dell’indetraibilità dell’Iva con il sovraordinato diritto comunitario che la coordina, rinviando ad altro scritto la questione dell’indeducibilità dei costi.

Già per la Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. III, nn. 30896/2001, 32493/2004 e 12720/2007) il fatto delittuoso raccordabile alla dichiarazione fraudolenta Iva per utilizzo di fatture false può derivare anche da operazioni catalogabili come giuridicamente inesistenti in quanto documentanti operazioni non rispondenti alle prerogative giuridiche che il Codice Civile usa per connotarle e disciplinarle. 

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