Accertamento, riscossione e contenzioso
19 Settembre 2024
La Cassazione, con la sentenza 12.09.2024, n. 34408, in merito alla fattispecie di appalto non genuino, ribadisce l’indetraibilità dell’Iva e l’indeducibilità dei costi: dovendosi considerare nullo il sottostante contratto, l’operazione va ritenuta “giuridicamente inesistente”.
Già si è analizzato il controverso diniego del diritto della detrazione dell’Iva. Si esamina ora il parallelo tema dell’indeducibilità del costo della manodopera distaccata.
L’analisi dei riflessi fiscali dell’invalidità negoziale nell’ambito delle imposte sui redditi non dispone di una disciplina generale, ma di una disciplina settoriale diretta a regolare la tassazione dei proventi derivanti da illecito civile, penale e amministrativo, dalla quale sono però ricavabile solidi argomenti per la deducibilità dei costi da manifestazioni negoziali giuridicamente patologiche, in unione con il prisma costituzionale del principio della capacità contributiva (art. 5 Cost.) che con rango gerarchico primario presidia l’obbligazione tributaria.
L’art. 14, c. 4 L. 537/1993 stabilisce l’imponibilità dei citati proventi, a condizione che non siano sottoposti a sequestro o confisca. In ordine a tale rilevanza fiscale viene fatta derivare la digressione dell’irrilevanza del contratto quale espressione di autonomia negoziale, giuridicamente derubricata nel rapporto d’imposta a mero fatto inidoneo a condizionare la fattispecie imponibile sulla base della previa qualificazione proveniente dalla legge civile, similmente alle digressioni sopra riportate in ordine all’Iva.