Tributi locali
05 Marzo 2021
Posticipate al 26.03.2021 le notifiche di avvisi di accertamento Imu e Tasi per il periodo d'imposta in prescrizione al 31.12.2020.
La disciplina d’emergenza per fronteggiare la pandemia Covid-19 ha effetti anche sui termini di notifica degli atti impositivi emessi dagli enti locali. Va segnalato che la proroga prevista per i tributi erariali, contenuta nell’art. 157 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), non trova applicazione per i tributi locali; al contrario, deve considerarsi applicabile il differimento di 85 giorni previsto dall’art. 67 D.L. 18/2020, che prevede la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali, per il periodo compreso tra l’8.03 e il 31.05.2020; la disposizione è infatti stata superata dal richiamato D.L. 34/2020 solo per i tributi erariali, mentre si deve ritenere ancora operante per i tributi locali.
Di conseguenza, gli atti con i quali i Comuni contestano le irregolarità Imu, Tasi e altri tributi locali relative all’annualità 2015 possono essere validamente notificati sino al 26.03.2021, in deroga all’ordinario termine di prescrizione del 31.12.2020.
Come chiarito dalla risoluzione 6/DF/2020, la norma non sospende l’attività degli enti impositori ma prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato, con l’effetto di posticipare il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione.
Per giungere a tale conclusione, ripercorriamo le norme emanate in tempo di pandemia. Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha apportato modifiche in tema di termini di notifica degli atti impositivi: l’art. 157 ha sancito che gli atti di accertamento per cui i termini di decadenza (calcolati senza tenere conto del periodo di sospensione) scadono nel periodo compreso tra l’8.03 e il 31.12.2020 vengono emessi entro il 31.12.2020 e notificati fra il 1.01 e il 31.12.2021, concretizzando una proroga dei termini per la loro notifica, identificata dalla scissione tra la data di emissione e quella di notifica degli atti stessi. Nell’art. 157, c. 7-bis (introdotto in sede di conversione, ma in tale senso si interpretava anche in precedenza) si legge però che “Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali”. Pertanto, gli atti di contestazione relativi a Imu e Tasi non sono interessati da tale previsione.
Questo però non significa che si debbano considerare i termini ordinari di decadenza. Al contrario, il richiamo, operato dall’art. 67, D.L. 18/2020, all’art. 12, c. 1 D.Lgs. 159/2015, riguardante la sospensione dei termini per eventi eccezionali, stabilisce lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione (dall’8.03.2020 al 31.05.2020), e di conseguenza comporta ulteriori 85 giorni per la notifica degli atti impositivi. In tal senso si è espressa anche l’IFEL attraverso il documento 22.06.2020.
L’annualità 2015 (ossia il periodo d’imposta 2014 nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, se dovuta), il cui termine per la notifica degli accertamenti è ordinariamente il 31.12.2020 (fine del 5° anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, ai sensi dell’art. 1, c. 161 L. 296/2006, applicabile all’Imu, in forza del rinvio operato dall’art. 1, c. 776 L. 160/2019), cade in prescrizione 85 giorni dopo, e sarà quindi accertabile entro il 26.03.2021.
A cura di Giovanni Chittolina e Ilaria Marchi