Contabilità

29 Maggio 2023

La nomina del revisore nell’assemblea che approva il bilancio 2022

Il 30.05.2023 è il termine ultimo “ordinario” per registrare il verbale che approva il bilancio 2022 e nomina il revisore, qualora sia stato superato uno dei limiti nel biennio 2021-2022.

Il 30.05.2023 (con assemblea massimo datata 30.04.2023) o, se si fruisce del maggior termine dei 180 giorni, il 29.07.2023 (con assemblea massimo datata 29.06.2023) è il termine ultimo per nominare il revisore o l’organo di controllo, in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio 2022, se si supera almeno uno dei seguenti limiti per 2 esercizi consecutivi:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000.000 di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità (riferimento alle ULA, Unità di lavoro).

Gli anni da attenzionare sono: 2021 e 2022. Se l’assemblea non provvede alla nomina, provvederà il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese.

L’incarico di revisione viene conferito per il triennio 2023-2025.

L’obbligo del revisore viene meno se per 3 esercizi consecutivi non è superato nessuno dei citati limiti:

  • 4 milioni di euro del totale dell’attivo dello stato patrimoniale;
  • 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
  • 20 dipendenti (ULA) occupati in media durante l’esercizio.

Per quanto riguarda l’adeguamento dello statuto e atto costitutivo, si ricorda che originariamente l’art. 2477 c.c. aveva legato l’obbligo di dotarsi di organo di controllo alle Srl che superavano per 2 esercizi consecutivi 2 dei limiti di cui all’art. 2435-bis (bilancio in forma abbreviata), ossia le Srl che non potevano redigere il bilancio in forma abbreviata, appunto per superamento dei limiti.

Poi con le modifiche introdotte prima del Codice della Crisi e poi dal Decreto Sblocca Cantieri, il collegamento all’art. 2345-bis è stato cancellato e sostituito dai nuovi limiti più stringenti.

Pertanto, le Srl che nel proprio statuto hanno riferimenti generici, quali: “La nomina dell’organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria” o frasi simili come “… nelle casistiche e nei termini previsti per legge, ecc.”, oppure quando vi è l’esplicito riferimento all’art. 2477 c.c., non dovranno adeguarlo; se invece vi è un esplicito riferimento all’art. 2435-bis c.c. è necessaria la modifica per eliminare tale articolo.

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