Agricoltura ed economia verde
15 Marzo 2021
Norma retroattiva con impatto sulla dichiarazione, dal momento che mancano i righi: l'Agenzia delle Entrate suggerisce di indicare tali operazioni nei righi dedicati all'imposta più prossima (6%).
Il Decreto 5.02.2021, pubblicato nella G.U. 23.02.2021, n. 45, ha finalmente stabilito la percentuale di compensazione Iva in agricoltura per legno e legna da ardere che passa dal 6% al 6,4% ma con effetto retroattivo dal 1.01.2020. Il provvedimento è già di per sé in ritardo anche per la decorrenza dal 1.01.2021, come sistematicamente avvenuto ogni anno dal 2016, ma con sorpresa questa volta con una retroattività della decorrenza inusuale, trattandosi di aliquote d’imposta da applicare anche in sede di fatturazione e ad anno ormai concluso, creando inevitabili problemi. Ad anno ormai concluso, infatti, risulta impossibile la regolarizzazione delle fatture e autofatture emesse; pertanto, non rimane che rimettere le cose a posto con la dichiarazione annuale Iva secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. Ma andiamo con ordine.
L’aumento dal 6% al 6,4% della percentuale di compensazione è relativo ai medesimi prodotti di cui alla Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. 633/1972 per i quali è stata in vigore per l’anno 2019 (D.M. 27.08.2019) e, quindi, per quelli di cui:
– al n. 43: legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01) ai quali si applica in fattura l’aliquota del 10%;
– al n. 45: legno semplicemente squadrato escluso quello tropicale (v.d. 44.04) al quale si applica in fattura l’aliquota del 22%.
Ricordiamo come nel regime speciale Iva in agricoltura la detrazione ex art. 19 è forfetizzata nella misura corrispondente alla percentuale di compensazione applicata all’ammontare delle operazioni imponibili in luogo dell’Iva acquisti. Ne consegue che il produttore agricolo versa all’Erario la differenza tra l’aliquota Iva ordinaria applicata in fattura e la percentuale di compensazione, differenza che, per i predetti prodotti, è pari:
– al 3,6% (10% – 6,4%) per i beni di cui alla voce n. 43;
– al 15,6% (22% – 6,4%) per i beni di cui alla voce n. 45.
Per le cessioni effettuate nel 2020, atteso che il modello di dichiarazione Iva 2021 non prevede i righi riservati alla nuova aliquota del 6,4% mai esistita in precedenza, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’imponibile e l’imposta relativa a tali operazioni possono essere indicati nei righi riservati all’aliquota più prossima (6%):
– rigo VE43 per i passaggi di beni alle cooperative e per le cessioni effettuate da produttori agricoli non più esonerati ex art. 34, c. 6, D.P.R. 633/1972, avendo superato il limite di 1/3 di operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli;
– rigo VF4 per gli acquisti;
– rigo VF41 per le operazioni imponibili per le quali la detrazione è operata in modo forfetario sulla base delle percentuali di compensazione;
– righi VE25, VF24 e VF51 riservati alle variazioni e agli arrotondamenti, la differenza (0,40%) dell’imposta.
Tale soluzione è però praticabile e risolutiva unicamente nel caso di produttori agricoli non esonerati, i quali con la compilazione dei soli righi VF41 e VF51 possono “correggere” la detrazione, acquisendo un credito corrispondente alla maggiore detrazione dello 0,40%. Invece, per le cessioni nei confronti delle cooperative e da parte dei soggetti che hanno perduto la condizione di esonero le cui fatture e autofatture sono state emesse con applicazione della percentuale 6%, la soluzione indicata dall’Agenzia non pare praticabile, in quanto non si vede come sia possibile indicare una diversa entità dell’imposta non risultante da documenti emessi, inviati a SdI e registrati nell’anno 2020, in relazione ai quali dovrebbe venire emessa nota di variazione in aumento per la sola imposta con data 2021 e, quindi, da registrare nell’anno medesimo.
Analogamente dovrà procedersi con emissione di nota di variazione per le operazioni effettuate nel 2021. Riteniamo che l’unica soluzione possibile (salvo diverse ulteriori indicazioni ufficiali), per il socio di cooperativa, sia quella di emettere nei confronti della cooperativa una nota di variazione per la sola imposta che entrambi i soggetti registreranno nel 2021, generando per il produttore agricolo un debito che potrà azzerare portando in detrazione tale imposta nel rigo VF51 della dichiarazione Iva 2022.
Nel caso del produttore esonerato, invece, sarà l’acquirente a emettere la nota di variazione nei confronti dell’agricoltore cedente, il quale avrà quindi diritto a percepire il relativo ammontare che il cessionario corrisponderà a fronte di tale documento con diritto alla detrazione.
Le soluzioni proposte richiederebbero conferme dell’Agenzia, possibilmente con documenti di prassi diversi dallo scarno comunicato apparso sul sito alla chetichella.