Accertamento, riscossione e contenzioso

20 Gennaio 2025

La forza espansiva del giudicato esterno non riguarda l’Iva

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 2.01.2025, n. 13, ha riesaminato i presupposti alla base dell’espansione del giudicato esterno, negandolo però per l’Iva in virtù della sovra-ordinazione del diritto unionale su quello nazionale.

In materia tributaria in ordine all’applicabilità ai rapporti di durata dell’efficacia del giudicato esterno, con riguardo al medesimo tributo, in relazione a un diverso periodo di imposta, la Corte di Cassazione, nella sentenza a Sezioni Unite, 16.06.2006, n. 13916, ha affermato il seguente principio di diritto: “Qualora due giudizi tra le stesse parti si raccordino al medesimo rapporto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il “petitum” del primo.

Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa a un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano temporalmente verificati al di fuori dello stesso, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.

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