Diritto del lavoro e legislazione sociale
15 Giugno 2020
Il D.Lgs. 151/2015 ha introdotto l'istituto delle ferie solidali che, anche nell'emergenza Covid, è uno strumento per aiutare i lavoratori più bisognosi. La contrattazione collettiva e aziendale riveste un ruolo cruciale.
L’istituto delle ferie solidali è stato introdotto dall’art. 24, D.Lgs. 151/2015 che prevede la possibilità per un lavoratore di donare a titolo gratuito riposi e ferie, maturate nel corso del rapporto di lavoro, a un altro lavoratore dipendente del medesimo datore di lavoro. La norma fa riferimento alla donazione di riposi e ferie; tuttavia, appare poco chiaro il concetto di riposo inserito in questo contesto. Il legislatore ha voluto richiamare l’obbligo del riposo giornaliero e settimanale sancito dal D.Lgs. 66/2003, ma risulta difficile nella pratica contestualizzare il significato di “donare i riposi”; a parere di chi scrive, con il termine “riposi” il legislatore ha voluto intendere la possibilità di donare anche i permessi, ovvero permessi ex festività e rol/par.
Con riferimento alle ferie, non è possibile cedere la totalità delle ferie, ma esclusivamente quelle eccedenti le 4 settimane previste dall’art. 10, D.Lgs. 66/2003, che individua il periodo minimo a cui il lavoratore non può rinunciare. A tal proposito occorre ribadire il principio di irrinunciabilità delle ferie che, entro il limite legale pari a 4 settimane, devono essere godute nei tempi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e non possono essere né cedute, né monetizzate. Gli altri permessi, ex festività e rol/par, sono invece cedibili senza limiti purché riferiti ad anni precedenti o non ancora liquidati, in quanto la disciplina legale non prevede il godimento di alcun periodo minimo obbligatorio.
Il lavoratore ricevente deve trovarsi in una situazione di bisogno, legata alla necessità di assistere i figli minori in particolari condizioni di salute che necessitano di cure costanti. Questo vincolo restringe il campo di applicazione della disposizione. Inoltre, la relazione illustrativa del D.Lgs. 151/2015 prevede che la donazione debba avvenire tra lavoratori di pari livello e categoria.
La contrattazione collettiva, anche aziendale, svolge un ruolo cruciale in quanto non solo ha il compito di individuare la misura, le condizioni e le modalità per poter fruire dell’istituto delle ferie solidali, ma può anche derogare alla disciplina dell’art. 24 ampliando la platea dei lavoratori beneficiari e prevedendo la donazione anche tra lavoratori di livello e categoria differenti. Nel contesto attuale, le aziende potrebbero sottoscrivere con le rappresentanze sindacali accordi con validità condizionata all’emergenza epidemiologica Covid-19, prevedendo per esempio la possibilità di cedere ferie oltre le 4 settimane e permessi in favore di lavoratori con figli maggiorenni disabili, lavoratori affetti da patologie oncologiche o più in generale lavoratori in difficoltà, a prescindere da livello e categoria.
Una delle difficoltà applicative più rilevanti riguarda la cessione di riposi e ferie tra lavoratori con retribuzione differente. Lo “scambio” deve essere equo, anche con riferimento all’assoggettamento previdenziale e fiscale in capo al ricevente; pertanto, si consiglia di donare l’importo corrispondente alle ferie cedute, che corrisponderà a sua volta a un quantitativo di ferie diverso in capo al lavoratore ricevente. La donazione di giorni di ferie tra lavoratori con diversa retribuzione richiede una valutazione sull’impatto contributivo e fiscale.
L’istituto delle ferie solidali è uno strumento interessante per aiutare lavoratori in difficoltà e per stimolare la solidarietà tra colleghi, per un ambiente di lavoro più coeso, armonioso e positivo.