IVA
03 Marzo 2021
Una recente risposta dell'Agenzia delle Entrate torna sull'annosa questione della detraibilità dell'Iva sugli acquisti negli enti locali, tra diritti e obblighi formali che dovrebbero essere superati dalla disciplina Ue: il caso dell'appalto per la raccolta rifiuti.
Con la risposta all’interpello 15.02.2021, n. 107/2021, l’Agenzia delle Entrate si è occupata nuovamente della soggettività passiva Iva dei Comuni, in particolare dell’esercizio del diritto alla detrazione statuito in termini generali dall’art. 19 D.P.R. 633/1972 e nello specifico contesto degli enti non commerciali del successivo art. 19-ter.
Il caso trattato è di sicuro interesse per la generalità degli enti locali: un Comune effettua, attraverso l’affidamento in appalto ad una società terza, il servizio di raccolta/smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Nell’ambito della raccolta differenziata, il soggetto affidatario effettua il servizio di raccolta dei materiali di recupero di tipo cartaceo, vetroso e plastico, gestendo la c.d. piazzola ecologica. Per tale attività la società emette fattura nei confronti del Comune. Quest’ultimo, a sua volta, conferisce i rifiuti riciclabili raccolti ai Consorzi di lavorazione facenti parte della filiera Conai, percependo un corrispettivo, parametrato alla quantità e alla qualità del materiale consegnato, a fronte del quale emette fattura con Iva 10% (n. 127-sexiesdecies, Tab. A, P. III, D.P.R. 633/1972).
Come spesso accade in materia di Iva degli enti non commerciali, il dubbio espresso dal Comune non verte sulla rilevanza Iva delle operazioni “a valle”, la cessione (o meglio, il conferimento del materiale avviato al riciclo), bensì sulla detraibilità “a monte” degli acquisti effettuati. Nel caso specifico, in effetti, il Comune dichiara di non aver mai detratto l’imposta assolta per il servizio di raccolta/smaltimento ricevuto dalla società affidataria. Comportamento, questo, dettato dall’inquadramento “istituzionale” non “commerciale” del servizio generale di smaltimento dei rifiuti a favore dei cittadini, soggetti al pagamento della Tari.
Il Comune, ora, ritiene di poter considerare detraibile l’Iva assolta per il servizio di raccolta differenziata, oltre ad una quota di quella relativa ai costi generali oggettivamente attribuibile al servizio di conferimento alla filiera Conai. Ritiene altresì di poter anche recuperare “ora per allora”, attraverso la presentazione di dichiarazioni integrative Iva, l’Iva non detratta negli anni fiscalmente ancora “aperti”.
L’Agenzia delle Entrate risponde affermativamente sulla legittimità della detrazione ma nega (con argomentazioni che non convincono) il recupero dell’imposta per gli anni pregressi.
In estrema sintesi, gli aspetti positivi della risposta constano nel riconoscere: a) la rilevanza Iva dei corrispettivi percepiti per il servizio reso ai Consorzi di filiera, b) la detraibilità dell’imposta assolta sui beni e servizi acquistati ed inerenti al citato servizio, c) l’estensione della detraibilità ai costi promiscui secondo una percentuale determinata con criteri oggettivi ai sensi dell’art. 19, c. 4 D.P.R. 633/1972.
Non convince, invece, l’affermazione secondo cui la detrazione per gli anni precedenti non sarebbe esercitabile in quanto osta l’art. 19-ter D.P.R. 633/1972, norma che prevede l’obbligo, in capo agli enti pubblici, di tenere contabilità separata “commerciale” rispetto a quella istituzionale realizzata nell’ambito della contabilità pubblica obbligatoria per legge.
Si tratta di una formalità sconosciuta alla Direttiva UE 2006/112 la quale, come sempre affermato dalla Corte di giustizia UE, eleva la detrazione a un diritto il cui esercizio non è subordinato a formalismi (ex plurimis, causa C-183/14).