Diritto del lavoro e legislazione sociale

20 Settembre 2024

La critica anche forte è lecita se proviene dal RLS

Secondo la Cassazione Civile Sezione lavoro (ordinanza 5.09.2024, n. 23850), il diritto di critica da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza gode delle medesime tutele dell’azione sindacale.

Il caso è relativo alle esternazioni anche a mezzo stampa del RLS di Trenitalia che aveva rilasciato dichiarazioni ad alcune testate online in merito alle dinamiche degli incidenti in ambito ferroviario. Per questo motivo, il lavoratore era incorso in procedimento disciplinare avente quale esito 10 giornate di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

La vicenda, finita nelle aule giudiziarie, aveva avuto esito favorevole per il datore di lavoro in primo grado, ma tale esito veniva riformato già in appello e la riforma a favore del RLS veniva confermata in Cassazione.

Tra le righe dell’ordinanza si legge infatti che il lavoratore che è anche rappresentante sindacale, quale lavoratore subordinato, è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, ma in relazione all’attività di sindacalista si pone su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, giacché tale attività, espressione di una libertà garantita dall’art. 39 della Costituzione, in quanto diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro, non può essere subordinata alla volontà di quest’ultimo.

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