Antiriciclaggio
10 Novembre 2023
La comunicazione del/dei titolari effettivo/i va effettuata entro l’11.12.2023 utilizzando 3 criteri alternativi per l’identificazione dello stesso.
Entro l’11.12.2023 scade il termine per inviare la pratica per la comunicazione del titolare effettivo (come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 9.10.2023 del D.M. Imprese 23.09.2023). Nell’ambito della disciplina antiriciclaggio, l’art. 21 D.Lgs. 231/2007 prevede che le imprese dotate di personalità giuridica (ossia Srl, Spa, Sapa, cooperative) e le persone giuridiche private (fondazioni, associazioni, comitati, ecc.) comunichino chi sia il/i loro titolare/i effettivo/i. Sono escluse da questo adempimento le società di persone, le imprese individuali, le associazioni prive di personalità giuridica.
La comunicazione va eseguita una prima volta entro l’11.12.2023, poi successivamente in caso di variazioni successive della titolarità effettiva o se nulla è variato è prevista una conferma annuale (entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall’ultima variazione/conferma); in particolar modo per le Srl, Spa, Cooperative la conferma può essere presentata contestualmente al deposito del bilancio.
Per l’invio è necessario registrarsi sulla Piattaforma Telemaco attraverso la propria firma digitale: registroimprese.it / registrazione / Come aderire a Telemaco / Profilo 2. “Accesso alle Banche Dati delle Camere di Commercio e alla trasmissione di pratiche telematiche”. Quindi attraverso lo strumento DIRE è possibile trasmettere la pratica al Registro delle Imprese.
La sanzione per l’omissione va da 103 a 1.032 euro (se inviata entro i 30 giorni successivi: da 34,33 a 344 euro) per ogni componente dell’organo amministrativo.
I criteri per individuare il o i titolari effettivi sono 3, da utilizzarsi in ordine, ossia se il primo non è applicabile, si passa al secondo e così via.
Si elencano i criteri previsti per le società di capitali: Titolare effettivo:
La scadenza dell’11.12.2023 vale per i soggetti già costituiti alla data del 9.10.2023.
Per i soggetti costituiti dal 10.10.2023 in poi la comunicazione va inviata entro 30 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese.