Accertamento, riscossione e contenzioso
03 Gennaio 2020
Tempi, modi e conseguenze per il destinatario che decide di non ritirare la raccomandata o l'atto giudiziario, dopo avere ricevuto la notifica.
È certamente capitato a tutti di trovare nella cassetta della posta un avviso di giacenza che ci informa che, in nostra assenza, è stato fatto un tentativo di consegna di una raccomandata o di atto giudiziario. La missiva va ritirata entro 10 o 30 giorni, a seconda dei casi, nell’ufficio postale indicato; decorso inutilmente tale periodo, si perfezionerà la cosiddetta “compiuta giacenza”, che dà per ufficialmente consegnato o notificato al destinatario inadempiente la raccomandata o l’atto giudiziario di cui sopra.
La Corte di Cassazione ha chiarito in proposito (vedi Cass. n. 27526/2013) che la busta si considera ufficialmente recapitata alla data in cui l’ufficio postale rilascia l’avviso di giacenza, anche se la compiuta giacenza si perfeziona solo al decorrere dei 10 o dei 30 giorni richiamati più sopra.
L’avviso di giacenza contiene l’indicazione della città di provenienza della missiva. Può avere diversi colori e proprio in base al colore cambia il suo contenuto: se è verde, contiene atti giudiziari (provvedimenti del tribunale o notificati da soggetti privati, un avvocato ad esempio, per il tramite dell’ufficiale giudiziario del tribunale; multe, sanzioni provenienti dalla Prefettura, ecc.); se è bianco si tratta di lettere, diffide, contestazioni, richieste di pagamento, rimborsi, ecc.
Per quanto riguarda la semplice raccomandata, nel caso in cui il destinatario non si rechi a ritirarla presso l’ufficio postale entro i 30 giorni prescritti, l’originale viene rinviato al mittente con l’indicazione di compiuta giacenza, con la conseguenza che la missiva, da un punto di vista legale, si presume ricevuta (e quindi letta) dal destinatario.
Per quanto riguarda, invece, un atto giudiziario, la procedura è più complessa e deve essere eseguita a pena di nullità: l’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata deve essere affisso sulla porta dell’abitazione o dell’azienda e il destinatario deve essere messo a conoscenza del deposito tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Decorsi i 10 giorni di giacenza dell’atto, al mittente viene restituito l’avviso di ricevimento tramite raccomandata, nel quale è indicata la data in cui si è perfezionata la compiuta giacenza e di conseguenza, la notifica. L’intero atto, invece, verrà riconsegnato al mittente solo nel caso in cui il destinatario non lo ritirasse entro 6 mesi dall’avvio della giacenza all’ufficio postale.
Da quanto esposto fin qui, risulta evidente che la compiuta giacenza si concretizza, in pratica, in una vera e propria “finzione di conoscenza”; decorsi i termini assegnati nell’avviso lasciato dal portalettere, infatti, la raccomandata o l’atto giudiziario non ritirato all’ufficio postale non si considerano solamente consegnati, ma anche conosciuti: quindi, per la legge, è come se il destinatario avesse materialmente ricevuto l’atto giudiziario o la raccomandata e l’avesse letto per intero.
Da ciò deriva una conseguenza lampante: decidere di non ritirare una raccomandata o soprattutto un atto giudiziario sperando di evitare le conseguenze del loro contenuto non è esattamente una scelta lungimirante: il fatto resta, le conseguenze pure. Ciò che rischia di venire compromessa, vista la non conoscenza dei dettagli, è la possibilità di difendersi o quantomeno di affrontare la vicenda con cognizione di causa.