Altre imposte indirette e altri tributi
24 Settembre 2024
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 11.09.2024, n. 24461, si è pronunciata in ordine a una cessione frazionata di beni risultati conclusivamente costituire un’azienda, da assoggettare a imposta di registro e non per singole partite a Iva.
Già la CTR aveva rappresentato in sentenza molteplici elementi presuntivi che con riferimento agli aspetti soggettivi della negoziazione erano indicativi di un contesto fraudolento dell’operazione, in raccordo alla quale gli atti di cessione frazionata di beni dissimulavano una cessione di azienda, con conseguente assoggettabilità a imposta di registro e non a Iva.
L’Agenzia delle Entrate aveva documentato come nel 2013 e nel 2014 la cessionaria dei beni costituenti l’azienda in controversia avesse realizzato ricavi d’esercizio per l’ammontare di 3.230.031 e 5.007.886 euro, ai quali corrispondeva una simmetrica diminuzione delle operazioni attive da parte della società cedente.
Un’intersezione di dinamiche commerciali che provava un graduale subentro della cessionaria nei rapporti con clienti e fornitori della cedente, la quale in progressione temporale si era spogliata della quasi totalità dei beni strumentali oltre che di significative rimanenze di materie prime.