Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
06 Settembre 2022
La cessione del credito luce e gas può avvenire entro il 21.12.2022 e l’utilizzo da parte del cessionario entro il 31.12.2022.
L’art. 6, c. 5 D.L. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) ha replicato la semplificazione introdotta dall’art.2, c. 3-bis, D.L. 50/2022 per il 2° trimestre 2022 in favore delle imprese non energivore/gasivore. In pratica anche nel 3° trimestre 2022 le imprese non energivore/gasivore possono fare richiesta al fornitore di energia elettrica o gas, sempre che il fornitore sia rimasto il medesimo nel 2019 e nel 2022, di calcolare il contributo al beneficiario spettante per l’effettivo consumo della materia prima nel 3° trimestre 2022.
Il fornitore dell’utenza ha tempo 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, pertanto per il 2° trimestre aveva tempo sino alla fine di agosto, mentre per il 3° trimestre sino a fine novembre.
Si ricorda che il termine ultimo per utilizzare il credito è il 31.12.2022, anche per il cessionario in caso di cessione: pertanto, la risposta del fornitore sul 3° trimestre potrebbe giungere in tempi abbastanza dilatati per poi consentirne l’integrale utilizzo. Ovviamente dipende tutto dall’importo e dalla presenza di debiti da compensare della singola realtà.
Viceversa, i contribuenti che non hanno mantenuto il medesimo fornitore di luce e gas devono verificare il credito in autonomia o avvalendosi di un soggetto specializzato in consumi energetici per il conteggio.
La cessione del credito è possibile farla soltanto per l’intero importo, entro il 21.12.2022 e attraverso il Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta da inviare telematicamente utilizzando i canali telematici dell’Agenzia.
Per cedere tali crediti è necessario apporre alla comunicazione il visto di conformità, indicare l’apposito codice del credito per la cessione (es. 7720 per il credito imprese energivore 1° trimestre, 7721 per il 2° trimestre, ecc.), la descrizione del credito ceduto e l’importo di riferimento, ossia l’ammontare della spesa agevolata e a fianco l’importo del credito ceduto, pari alla percentuale stabilita dell’importo di riferimento (es. 20% per il credito imprese energivore 1° trimestre, 25% per il credito imprese energivore 2° trimestre ecc..). Il campo “periodo di riferimento” invece non è da compilare. Quindi nella sezione “il cedente comunica” va indicato il codice fiscale del cessionario/i, la data di cessione e l’ammontare del credito ceduto. Nel quadro B “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” va barrata la categoria di appartenenza del credito che si sta cedendo, per poi dichiarare di possederne i requisiti.
Il cessionario per utilizzare il credito cedutogli dovrà accettarlo attraverso la consueta Piattaforma cessione crediti, decorsi 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione di cessione. Può o utilizzare personalmente il credito entro il 31.12.2022 oppure cederlo una sola volta a banche/intermediari finanziari (cosiddetti “soggetti qualificati”).