IVA
10 Giugno 2021
La risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 369/2021 presentato da una società.
La cessione dei crediti d’imposta sta ormai divenendo una comune prassi grazie all’art. 121 D.L. 34/2020 e ulteriori disposizioni del medesimo decreto che hanno esteso tale possibilità ad altre fattispecie (credito di imposta locazioni, sanificazione, ecc.). I principali problemi che si pongono sono relativi alla sussistenza di un eventuale obbligo di contrattualizzare tale cessione, se la fattispecie sia soggetta a obblighi di fatturazione e se sussista il presupposto per l’applicazione dell’Iva.
La richiesta di interpello presentata da una società che si occupa di consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale agli operatori del settore dei serramenti esterni non è banale. Tale società, che pare creata proprio allo scopo di fornire supporto amministrativo alle imprese del comparto edile che operano nell’ambito dei vari bonus edilizi, chiede:
In relazione all’eventuale imposizione ai fini Iva, ritiene l’istante che siano applicabili i presupposti per l’applicazione dell’art. 2, c. 3 lett. a) del D.P.R 633/1972 (operazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva) trattandosi di cessioni di crediti in denaro. L’Agenzia delle Entrate, evitando ogni risposta in ordine alla sussistenza di autorizzazioni specifiche per lo svolgimento dell’attività descritta, effettua una compiuta analisi della fattispecie prospettata sia sul fronte Iva, sia sul fronte della contrattualizzazione e conseguente applicazione dell’imposta di registro.
Per il trattamento Iva, la cessione di crediti in denaro può dar origine sia a operazioni di natura finanziaria che non finanziaria. Le prime rientrano nell’art. 10, c. 1, n. 1 D.P.R. 633/1972, le altre nell’art. 2, c. 3, lett. a) dello stesso decreto. Nel caso prospettato, l’Agenzia ritiene che la cessione dei crediti da ecobonus e sismabonus (l’interpello era circoscritto a quei casi, ma è da ritenere estensibile ai crediti fiscali in genere), se effettuata dietro corrispettivo, abbia finalità e natura finanziaria e rientri pertanto nel campo di applicazione dell’art. 10, c. 1, n. 1) D.P.R. 633/1972 con la conseguente applicazione dell’esenzione Iva ed esonero dall’emissione della fattura e ogni altro tipo di certificazione, se non richiesta espressamente dal cliente. Il corrispettivo è rappresentato dalla commissione pattuita tra le parti per la cessione del credito.
In virtù del principio di alternatività Iva-registro, l’eventuale registrazione del contratto è soggetta a imposta in misura fissa. Nel caso specifico, si tratta comunque di un atto soggetto a registrazione solo in caso d’uso. L’applicazione dell’esenzione Iva potrebbe comportare problemi in ordine all’applicazione del pro-rata. Se tale operazione sarà occasionale o accessoria ad operazioni imponibili e non formerà oggetto dell’attività propria dell’impresa, sarà esclusa dal calcolo del pro-rata, ma occorrerà muoversi con prudenza.