IVA

13 Febbraio 2025

La Cassazione si pronuncia sul regime fiscale della permuta

La Cassazione, con l’ordinanza 6.02.2025, n. 2952, si è pronunciata sul regime fiscale di un’operazione di permuta passando in rassegna gli artt. 6 e 11 D.P.R. 633/1972.

La controversia trattata nell’ordinanza della Cassazione n. 2952/2025 aveva a oggetto, tra le varie riprese, il recupero da parte dell’Ufficio della somma di 15.000 euro ritenuta imputabile all’anno 2004 e relativa all’acquisto nell’anno 2006 di parti aggiuntive di fabbricati che erano stati oggetto di un precedente contratto di permuta stipulato nell’anno 2004.

Più specificamente l’operazione aveva riguardato una società che acquistava da diversi soggetti la proprietà di un terreno in corrispettivo di 2 appartamenti da realizzare sullo stesso e che nel 2006 procedeva a vendere con un autonomo contratto di compravendita le indicate parti aggiuntive dei fabbricati dati in permuta nel 2004.

Per la C.T.R. “tutti i corrispettivi derivanti dalla vendita degli immobili dovevano essere riferiti, sia ai fini delle imposte dirette che indirette, all’anno 2004 nel quale si era perfezionato l’effetto traslativo del contratto di permuta, ivi comprese le differenze riscosse nel 2006, come da fatture n. 3, 9 e 11, emesse nei confronti di B.B. e C.C. (parti del contratto di permuta) recanti la seguente causale “per acquisto di pertinenza abitazione di cui al rogito del 22/03/2004″ e ciò indipendentemente dal fatto che l’immobile venne materialmente consegnato ai coniugi D.D. solo nel 2006 a causa di modifiche da essi richieste”. 

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