Accertamento, riscossione e contenzioso

20 Gennaio 2025

La Cassazione riqualifica l’abuso, ma conferma l’atto impositivo

Non è censurabile il mancato rispetto del contraddittorio. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 9.01.2025, n. 444.

La Cassazione può riqualificare autonomamente una contestazione di elusione fiscale in evasione fiscale, con la conseguenza che non è più censurabile il mancato rispetto dell’iter obbligatorio per la formulazione della contestazione elusiva da parte dell’Ufficio che avrebbe comportato l’annullamento dell’atto.

A seguito di un PVC, l’Agenzia delle Entrate contestava a una società la tenuta di un comportamento antielusivo facendo riferimento all’art. 37-bis D.P.R. 600/1973 (normativa ora sostituita dall’abuso del diritto disciplinato dall’art. 10-bis L. 212/2000).

Com’è noto, sulla base di questa disposizione, a pena di nullità, l’avviso di accertamento deve essere preceduto dalla richiesta al contribuente di chiarimenti in cui devono essere indicati i motivi per cui si reputa applicabile la contestazione elusiva. Nel caso specifico, in assenza di questa richiesta, il giudice di primo grado annullava l’atto; viceversa, in secondo grado, la C.G.T. riteneva superfluo (e quindi non necessario) il contraddittorio preventivo.

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