Accertamento, riscossione e contenzioso

11 Luglio 2024

La Cassazione rimette in discussione l’ecobonus senza ENEA

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 15178/2024 fa registrare un cambio di rotta sulla necessità della comunicazione ENEA per la valida fruizione dell’ecobonus ordinario.

Cambia idea la Cassazione sulla decadenza dall’ecobonus nel caso di omesso invio all’ENEA della prescritta comunicazione al termine dei lavori. L’ordinanza 30.05.2024, n. 15178 della Suprema Corte, con una motivazione molto succinta e discutibile, richiamando una precedente pronuncia (Cass. 34151/2022), sostiene l’essenzialità della comunicazione all’ENEA ai fini della spettanza dell’agevolazione prevista dall’art. 1, cc. 344, 345, 346, 347 e 349 L. 296/2006.

Si tratta in buona sostanza del cosiddetto “ecobonus ordinario”. Nella norma primaria, tuttavia, non è esplicitata alcuna previsione di decadenza dall’agevolazione nel caso di omessa trasmissione della prescritta comunicazione al termine dei lavori. Tale decadenza non si rinviene nemmeno nel decreto attuativo (Decreto interministeriale del 19.02.2007).

Peraltro, il riferimento, nella motivazione della sentenza in commento, all’art. 4, c. 1, lett. b) è fuorviante, in quanto fa riferimento all’omessa “preventiva” comunicazione all’ENEA, riportando virgolettato un passo della precedente sentenza del 2022. L’adempimento di cui si discute, invece, è la trasmissione della comunicazione entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

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