IVA
31 Dicembre 2024
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 19.12.2024, n. 33296, si è pronunciata sulla controversa questione della rilevanza Iva in ordine all’erogazione di una somma di denaro contemplata in un contratto di transazione a fronte di una serie di prestazioni di fare o di non fare.
Preliminarmente, proprio come ritiene il Giudice di Cassazione, si deve sottolineare come le previsioni dell’art. 15 D.P.R. 633/1972 non siano correlabili alle transazioni, in quanto esse si riferiscono alle penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento del contratto e riguardano le ipotesi in cui il pagamento di una somma di denaro assume valore sanzionatorio. In quest’ultima ipotesi, non è prospettabile il pagamento del tributo, non essendo rilevabile né una cessione di beni, né la prestazione di un servizio, a differenza dell’ipotesi in cui il pagamento, pur trovando la propria ragione in termini storici in una controversia, sia previsto in termini causali a fronte di un preciso obbligo di fare (la rinuncia definitiva a tutte le domande di cui al giudizio avviato) che, nella causa in questione, ad avviso della parte ricorrente, si sarebbe dovuto ricondurre all’art. 3 D.P.R. 633/1972.
Tale norma si inquadra, in particolare, tra quelle c.d. a fattispecie aperta, sancendo la tassazione dei corrispettivi derivanti non solo da una serie di contratti tipici appositamente richiamati, ma anche di quelli che si correlano ad altri contratti e ad altre tipologie di operazioni.