Amministrazione e bilancio
05 Novembre 2021
La chiusura in rosso viene di norma intesa alla stregua di occultamento di operazioni attive, per un importo almeno pari al disavanzo registrato, salvo che non si provino errori di registrazione o altri fattori diversi dall'evasione.
L’atteggiamento della giurisprudenza di legittimità sulle risultanze negative della cassa aziendale è prevalentemente orientato verso l’occultamento di ricavi. Di recente la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza 19.10.2021, n. 28984) ha ribadito il principio citato chiarendo che per l’esperibilità del c.d. accertamento induttivo, finalizzato alla quantificazione del reddito d’impresa, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa si attesterebbero contabilmente per un’entità evidentemente superiore rispetto a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, non può che far presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in una misura almeno pari al disavanzo.
Intuitivamente, la chiusura in rosso di un conto di cassa non può che condurre all’indubbia conclusione che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, così da far ravvisare, senza che si ricorra ad alcuna forzatura logica, l’esistenza di altri ricavi, non registrati. Ma l’occultamento di ricavi è sempre la conseguenza diretta e obbligata di un tale risultato contabile?
Contabilmente, il conto cassa rappresenta un prospetto del Libro mastro su cui devono essere annotate sia le entrate, che le rispettive uscite di cassa, ossia di denaro contante. Nel momento in cui tale conto si presenta in rosso (valore negativo inferiore allo zero) ci si trova al cospetto di una situazione contabile che, nella realtà, non può materialmente verificarsi, in quanto significa che dal conto è uscito più denaro di quanto realmente ve ne fosse, in quanto precedentemente incassato: intuitivamente si comprende come ciò sia di fatto impossibile. In pratica, da un punto di vista numerario, il saldo di tale conto può essere unicamente positivo o al massimo azzerato. Qualora, tuttavia, il valore presenti un segno negativo, la giustificazione può derivare da svariate circostanze che nella prassi aziendale è possibile riscontrare.
Una prima evenienza, può riguardare il fatto che il denaro incassato (quindi, materialmente entrato in cassa) non sia stato registrato in contabilità: ciò avviene notoriamente quando si hanno ricavi in nero, a fronte dei quali si è omesso di emettere scontrino fiscale o fattura.
Si può configurare un’altra situazione altrettanto frequente e che riguarda la possibilità di errori contabili di registrazione nel conto. Con ciò si vuol porre in evidenza che un saldo negativo di cassa, benché possa essere generato da entrate derivanti da ricavi non contabilizzati, non sempre deve essere inteso come unica e diretta conseguenza di una tale evenienza.
L’alternativa all’evasione, quindi, può scaturire da errori di registrazioni contabili nel conto cassa, dovuti per esempio (ma le casistiche non sono da ritenersi esaustive) alle seguenti fattispecie:
L’alternativa all’anomalia non è sempre correlata all’evasione. Naturalmente, qualora una delle ipotesi accennate, o altre evenienze, siano effettivamente sussistenti, spetta sempre al contribuente fornire la prova.