Diritto del lavoro e legislazione sociale
07 Dicembre 2024
A luglio 2024 abbiamo ricevuto l’ennesimo intervento volto alla verifica dell’aderenza al testo costituzionale delle “nuove tutele crescenti” avverso il licenziamento c.d. illegittimo.
Il caso trattato dal Tribunale di Ravenna concerne l’impugnazione di un licenziamento, in cui è risultato insussistente il fatto oggettivo che ne fungeva da presupposto.
Per tali ragioni era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, cc. 1 e 2 D.Lgs. 23/2015, il quale aveva operato un ulteriore restringimento dell’ambito applicativo della reintegra c.d. “attenuata” (leggasi indennità risarcitoria quantificata come l’equivalente del periodo compreso fra il giorno del licenziamento e quello dell’effettiva reintegrazione, fissando il limite massimo a 12 mensilità), circoscrivendola alle sole “ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”.
Il citato intervento normativo, differenziando il sistema di tutele per coloro i quali risultassero assunti o “convertiti” a partire dal 7.03.2015, declassava la tutela, rispetto allo stravolgimento inedito effettuato dalla modifica all’art. 18 L. 300/1970 effettuato dalla L. 92/2012, da reintegratoria a meramente risarcitoria.