IVA
24 Febbraio 2025
È dubbio se, alla luce dell’orientamento comunitario espresso nella sentenza 11.03.2020, causa C-94/19 i distacchi di personale, in corso al 1.01.2025, anche se riaddebitati al puro costo rimangano esclusi da Iva.
Modifica normativa – L’art. 16-ter D.L. 16.09.2024, n. 131 (L. 14.11.2024, n. 166) ha abrogato l’art. 8, c. 35 L. 67/1988 relativamente ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1.01.2025. La lettura del testo di cui all’art. 16-ter evidenzia come l’abrogazione dell’art. 8, c. 35 esplichi i propri effetti solo per i distacchi “avviati a decorrere dal 1.01.2025” mentre conserva i propri effetti “per i distacchi in corso al 1.01.2025 … e finanche di quelli rinnovati prima di tale data”.
Merita particolare attenzione il secondo comma laddove precisa che “sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente al 1.01.2025 in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 11.03.2020, nella causa C-94/19, o in conformità all’art. 8, c. 35 L. 67/1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi”, da intendersi quest’ultimi allorquando non sia più esperibile alcuna azione giudiziaria contro l’accertamento tributario, ovvero quando sia intervenuta una decisione del giudice tributario, passata in giudicato, che ne accerti la fondatezza.