IVA

05 Settembre 2024

Iva sugli spettacoli teatrali UE

Come si determina l'Iva su uno spettacolo teatrale organizzato in Italia per una società tedesca. Analizziamo l'applicazione dell'art. 7-quinquies D.P.R 633/1972 e forniamo un esempio pratico di fattura elettronica.

Iva sugli spettacoli teatrali: il caso del committente stabilito nella UE

L’imposizione dell’Iva su prestazioni di servizi a livello internazionale, in particolare nel settore culturale, presenta spesso delle complessità. Uno dei casi più frequenti riguarda l’organizzazione di eventi culturali come spettacoli teatrali che coinvolgono soggetti stabiliti in diversi Stati membri dell’Unione Europea. In questo contesto, l’art. 7-quinquies D.P.R. 633/1972 offre un quadro normativo di riferimento.

Una panoramica sull’art. 7-quinquies

L’art. 7-quinquies D.P.R. 633/1972 si occupa specificatamente della territorialità di determinate prestazioni di servizi, tra cui quelle culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili. La norma stabilisce che, per queste tipologie di servizi, il luogo di tassazione dipende dalla natura del committente:

  • committente privato. Se il servizio è prestato a favore di un privato non soggetto passivo d’imposta, il luogo di tassazione è quello in cui il servizio viene materialmente eseguito;
  • committente business. Se il servizio è prestato a favore di un soggetto passivo d’imposta (un’impresa), il luogo di tassazione è quello in cui il committente è “stabilito” ai fini Iva, in applicazione del principio generale di cui all’art. 7-ter D.P.R. 633/1972.

Il caso dello spettacolo teatrale

Immaginiamo un’associazione culturale italiana Alfa che organizza uno spettacolo teatrale in Italia per una società tedesca Beta GmbH. Beta GmbH è un soggetto passivo Iva “stabilito” in Germania (iscritta anche al Vies). In questo caso, lo spettacolo teatrale rientra chiaramente tra le prestazioni di servizi culturali previste dall’art. 7-quinquies.

Poiché Beta GmbH è un soggetto passivo Iva, si applica il principio generale di cui all’art. 7-ter. Pertanto, il luogo di tassazione è la Germania, ovvero il Paese di stabilimento del committente.

Quali sono le implicazioni fiscali?

Vi sono i seguenti casi:

  • Nessuna Iva italiana. L’associazione culturale italiana Alfa, in qualità di prestatore del servizio, non deve applicare l’Iva italiana sulla fattura emessa alla società tedesca;
  • Reverse charge. L’Iva è dovuta dalla società tedesca, che dovrà autoliquidarla e versarla alle autorità fiscali tedesche. Questo meccanismo è noto come “reverse charge”.

Esempio di fattura elettronica

Per meglio comprendere le implicazioni pratiche, consideriamo il seguente esempio di fattura elettronica:

  • Data fattura: 15.08.2024;
  • Numero fattura: 1234;
  • Descrizione: Organizzazione spettacolo teatrale “Romeo e Giulietta” del 10.08.2024;
  • Importo totale: 5.000 euro;
  • Aliquota Iva: 0%;
  • Codice natura: N2.1 non soggette a Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972.

L’imposta sul valore aggiunto è dovuta dal cessionario ai sensi dell’art. “7-ter del D.P.R. 633/72” (reverse charge).

Il codice natura N2.1 indica chiaramente che l’operazione è una prestazione di servizi nei confronti di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’UE e che l’Iva è dovuta dal cliente ai sensi del meccanismo del reverse charge.

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