IVA
22 Agosto 2024
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 12.08.2024, n. 22664 ha ritenuto che per la detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti dei beni e dei servizi occorra accertarne l'effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza però che sia richiesto il concreto svolgimento dell'attività di impresa.
La detrazione dell’Iva può spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo ad attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un’accezione ampia.
Tale principio appare condiviso anche in chiave europea a dipartire dalla sentenza 29.02.1996 INZO, C-110/94. In tale sentenza la Corte UE seguì un percorso argomentativo che si è consolidato nel tempo, impostandolo sulla premessa che un’attività può essere ritenuta come attività economica anche prima che inizi lo sfruttamento attivo di beni e risorse.
L’Iva, quindi, pagata sull’acquisto di beni e servizi per attività preparatorie o per studi di fattibilità doveva considerarsi immediatamente detraibile e tale diritto doveva altresì ritenersi consolidato nonostante il soggetto decidesse poi di non dar seguito alla fase operativa dell’attività. Il Giudice europeo sottolineava che far dipendere il diritto della detrazione a fattori esterni e successivi si sarebbe rivelato contrario al principio della certezza del diritto.