IVA
19 Dicembre 2024
Onorabilità e rilascio di una garanzia sono richieste al rappresentante fiscale ai fini Iva in Italia di un soggetto estero.
Al fine di rafforzare la tutela fiscale contro le frodi Iva, l’art. 4 D.Lgs. 13/2024 (c.d. ”decreto Accertamento”) ha riconosciuto che, al fine di assumere il ruolo di rappresentante fiscale ai fini Iva in Italia di un soggetto estero, il soggetto interessato:
– deve presentare determinati requisiti di onorabilità (quali l’assenza di condanne o procedimenti penali pendenti per reati finanziari, violazioni gravi e ripetute in materia tributaria/contributiva);
– deve rilasciare una garanzia.
Nello specifico, secondo quanto previsto dal D.M. 9.12.2024, l’esistenza dei requisiti soggettivi deve essere attestata in un’autodichiarazione da presentare alla Direzione provinciale delle Entrate competente in base al relativo domicilio fiscale. Inoltre, la garanzia deve essere:
– nella forma di cauzione in titoli di Stato, garantiti dallo Stato o di fideiussione/polizza fideiussoria bancaria, presso il medesimo Ufficio;