IVA
04 Ottobre 2021
Una fattispecie molto frequente che, causa una scarsa trasparenza normativa e gli inconciliabili orientamenti tra dottrina e giurisprudenza, non manca di criticità.
Premessa – Nel corso degli anni l’errata applicazione dell’Iva in fattura è stata oggetto di modifiche normative e differenti interpretazioni tra prassi e giurisprudenza. Si tratta di fattispecie dal forte interesse pratico in quanto spesso, nell’incertezza normativa, per meri fini prudenziali, si tende a evidenziare l’aliquota più elevata o a considerare come imponibili le operazioni invece fuori campo.
Applicazione di un’aliquota inferiore – In tal caso il fornitore, ai sensi dell’art. 26, c. 1, D.P.R. 633/1972, è tenuto a regolarizzare l’operazione mediante l’emissione di una nota di addebito per la sola maggiore imposta dovuta, con possibilità per il cliente di portare in detrazione la differenza di Iva corrisposta. Il comma 7 dell’art 60 D.P.R. 633/1972, disposizione novellata dall’art 93, D.L. 1/2012, consente al cedente/prestatore di recuperare anche la maggior imposta accertata in sede di verifica. In tal caso l’Agenzia delle Entrate, con risposte a interpello n. 12/2019 e n. 129/2019, ha confermato la possibilità di rivalsa per chi ha usufruito della definizione delle controversie tributarie ex art 6 D.L. 119/2018, fattispecie successivamente estesa (interpello n 349/2019) alla chiusura agevolata dei pvc ex art 1 D.L. 119/2018. Unica condizione richiesta il pagamento dell’imposta a titolo definitivo.
Applicazione di un’aliquota superiore. Il comma 6 dell’art 6, Dlgs 471/1997, disposizione introdotta dalla L. 205/2017 ed in vigore dal 2018, prevede che “In caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli artt. 19 e seg, D.P.R. 633/1972, l’anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa tra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione fiscale dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale”.
Trattasi di fattispecie piuttosto frequente che ha generato controverse posizioni in merito a 3 aspetti: 1) efficacia temporale; 2) detrazione dell’imposta; 3) sanzioni applicabili.
Conclusioni – In assenza di artifici e danni all’Erario, come già ripetutamente evidenziato da autorevole dottrina, giurisprudenza di legittimità e Agenzia delle Entrate, in ossequio ai concetti di neutralità ed effettività dell’imposta, nonché al principio di proporzionalità delle sanzioni, dovrebbero dunque prestare maggiore attenzione al diritto comunitario le cui dissertazioni non possono essere trascurate dagli stati membri.