IVA
17 Dicembre 2024
L'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento Iva per le attività di Third Party Litigation Funding, aprendo nuove prospettive per il settore.
La recente risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 13.12.2024, n. 256 ha portato una ventata di novità (e conferme…) nel complesso panorama dell’imposizione indiretta, fornendo chiarimenti cruciali in merito al trattamento Iva delle attività di Third Party Litigation Funding (TPLF). Questa pratica, sempre più diffusa, consiste nel finanziamento di azioni legali in cambio di una quota dei proventi ottenuti.
Nel caso specifico esaminato, la società Alfa S.p.A, un Fondo di Investimento Alternativo (FIA) italiano, costituito in forma di società a capitale fisso mobiliare autogestita (SICAF), ha richiesto chiarimenti sull’applicazione dell’Iva alle prestazioni ricevute da una società estera (Beta) per la gestione di azioni legali finanziate all’acquisizione pro soluto di crediti litigiosi derivanti da richieste di risarcimento e azioni legali. La SICAF (Alfa) sosteneva che:
– le prestazioni rese da Beta fossero strettamente connesse alla gestione dell’investimento e, quindi, qualificabili come “gestione di investimenti”, beneficiando così dell’esenzione Iva;