IVA

29 Luglio 2024

Iva non dovuta, decorrenza dell’istanza del rimborso

La Cassazione fonda la sentenza sulla decorrenza dell’istanza di rimborso sul diritto comunitario e rappresenta che la rivalsa dell’Iva non dovuta verso l’Erario non decorre dalla data del pagamento, ma dall’accertamento con adesione della controversia. 

La Corte di Cassazione, con la sentenza 17.07.2024, n. 19712, si è pronunciata in merito alla tempestività di presentazione di un’istanza di rimborso dell’Iva ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 546/1992, il cui termine era stato fatto decorrere dall’adesione del contribuente alla verifica condotta dall’Ufficio che aveva riqualificato come esente l’attività di gestione di case di riposo per anziani, in luogo dell’erronea assoggettabilità con aliquota del 10% operata dal contribuente e, quindi, in data posteriore a quella del pagamento dell’Iva.

L’Agenzia delle Entrate insisteva a ritenere che il presupposto del diritto al rimborso non fosse sorto a seguito della verifica fiscale atteso che essa non può essere considerata quale elemento costitutivo del diritto medesimo, ma solo l’occasione che aveva consentito al contribuente di prendere atto dell’errore commesso.

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