IVA
24 Dicembre 2024
Sono sempre più frequenti gli avvisi di accertamento che ritengono l’Iva indetraibile nel caso di contestazione dei cd. appalti non genuini di manodopera, in quanto ritenuti mascherare delle somministrazioni irregolari. Ai fini Iva tali presunte irregolarità sono in ogni caso irrilevanti.
Ai fini Iva si deve considerare, senza subire il deviante condizionamento potenzialmente derivabile del concetto di prestazione come indicato dal legislatore civile nel libro IV “delle obbligazioni”, come l’art. 1 D.P.R. 633/1972 definisca quali operazioni imponibili le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese, indicando i presupposti oggettivi e soggettivi che, in unione al presupposto della territorialità, sono alla base dell’imposizione.
In ogni caso di riscontro di tale struttura ternaria dell’operazione, anche se illecita, per la consolidata giurisprudenza comunitaria, l’operazione va sempre ritenuta soggetta a Iva, in quanto la tassazione non è condizionata neanche da un eventuale vizio o inefficacia dell’atto. In Dottrina, in piena coerenza con i consolidati impulsi esegetici della Corte di Giustizia UE, si sottolinea infatti che il presupposto dell’imposta non è il contratto, ma il fatto che il servizio viene prestato (In senso cfr. M. Ingrosso, “Le operazioni imponibili ai fini Iva”).