IVA
03 Ottobre 2024
La Cassazione ha affermato che il passaggio di beni dal mandante al commissionario è considerato una cessione rilevante, soggetta ad Iva, indipendentemente dal fatto che il commissionario rivenda i beni su una piattaforma online, in autonomia con il prezzo (sent. 26.08.2024, n. 23084).
Nel caso in esame, una persona si reca presso i punti vendita di un negozio di articoli sportivi, fotografando determinati beni e promuovendone la rivendita mediante inserzioni su un sito internet specializzato.
Avvenuta la vendita online, tale persona spedisce il bene al cliente finale ed effettua il pagamento del corrispettivo nei confronti della società che gestisce i negozi (essenzialmente mediante strumenti che garantiscono la tracciabilità degli incassi), trattenendo una provvigione per l’intermediazione effettuata (oltre alle spese di spedizione e agli oneri richiesti dal sito internet).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale rapporto doveva essere qualificato come contratto di commissione ai sensi dell’art. 1731 c.c., per cui il privato avrebbe operato come commissionario, vendendo beni per conto della società ma in nome proprio, ciò in quanto riteneva che si trattasse di una cessione rilevante ai fini Iva, con il passaggio dei beni dal mandante al commissionario ai sensi dell’art. 2, c. 2 n. 3) D.P.R. 633/1972 (a mente del quale costituiscono cessioni di beni ai fini Iva, sulla base di una fictio iuris, anche “i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione”).