Finanza e banche
19 Marzo 2024
Nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti le cessionarie (SPV) di solito affidano l’incarico di recuperare i crediti non performanti a delle mandatarie dette anche servicer.
La L. 130/1999 detta una disciplina generale ed organica per le operazioni di cartolarizzazione dei crediti. Tali operazioni possono essere realizzate attraverso società appositamente costituite dette anche società veicolo o “special pourpose vehicle” (da cui l’acronimo SPV). Mediante la cartolarizzazione, dunque, un soggetto (cd. “originator”) cede propri crediti alla SPV la quale emette titoli di debito destinati alla circolazione.
Mediante la vendita dei titoli, dunque, la SPV finanzia l’acquisto dei crediti dal cedente e le spese necessarie alle attività di recupero degli stessi per procedere poi, in caso di esito positivo dell’attività recuperatoria, a rimborsare i titoli in favore dei possessori. Tuttavia, le SPV nella prassi affidano a loro volta l’incarico di recuperare crediti a delle mandatarie dette anche servicer.
Di norma, ai sensi dell’art. 115 del TULPS (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del questore.