Imposte dirette
05 Maggio 2022
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 27.04.2022, n. 143350, ha confermato che il regime premiale 2022 ISA per il periodo d’imposta 2021 è rimasto invariato rispetto allo scorso anno.
Con l’istituzione degli indici sintetici di affidabilità, l’Agenzia delle Entrate vuole favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili, misurando attraverso un metodo statistico-economico, dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta. Infatti, i dati che scaturiscono forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. I contribuenti, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali, confermati per l’anno 2022, con il provvedimento ministeriale del 27.04.2022.
Nello specifico, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2021, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
L’esonero dall’apposizione del visto di conformità ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2021 è riconosciuto anche per la compensazione del credito Iva infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri dell’anno di imposta 2023, per i crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui. In alternativa, il parametro di riferimento può essere la media aritmetica dei punteggi raggiunti nei periodi 2020 e 2021 che deve essere almeno pari a 8,5. L’esonero da regime premiale si applica sia per l’apposizione del visto di conformità che alla prestazione della garanzia.
Dalla lettura del provvedimento si evince che i benefici, come negli anni passati, hanno un effetto differenziato tra Iva e redditi. Infatti, i nuovi livelli per le compensazioni Iva si applicano solo dall’anno prossimo, i nuovi parametri per redditi e Irap invece hanno effetto immediato. Come specificato dal provvedimento in commento, i benefici riguardanti l’Iva, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per l’analogo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito Iva infrannuale, nonché della dichiarazione annuale Iva, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.
Ai contribuenti che raggiungono un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2021 e ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021, i benefici premiali derivanti dalla pagella ISA si estendono anche ai fini dell’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, c. 1, lett. d), secondo periodo D.P.R. 29.09.1973, n. 600, e all’art. 54, c. 2, secondo periodo D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
I termini di decadenza per l’attività di accertamento, invece, sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d’imposta 2021, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.