Società e contratti
20 Febbraio 2025
La Cassazione, con l’ordinanza 11.01.2025, n. 3452, si è pronunciata sull’effetto riflesso della definizione agevolata a cui ha prestato adesione la società partecipata, in ordine all’avviso di accertamento notificato al socio per la presunta percezione di utili extracontabili.
La Corte di Cassazione ha avversato la sentenza della C.T.R., la quale aveva ritenuto che l’adesione da parte della società alla definizione agevolata ex art. 39, c. 12 D.L. 98/2011 comportasse il venir meno del presupposto impositivo per la rettifica del reddito di partecipazione nei confronti del socio, non essendo la definizione agevolata né una forma di autotutela amministrativa e neppure una modalità di annullamento dell’atto, potendo quindi i fatti portati a fondamento dell’accertamento societario continuare a fondare l’accertamento rivolto verso il socio, in applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
Il principio di diritto è condivisibile e peraltro si uniforma a un indirizzo già espresso dal giudice di Cassazione e così riassumibile: “l’adesione alla definizione agevolata da parte della società a ristretta base non determina la cessazione del presupposto impositivo dell’accertamento nei confronti dei soci, cui l’Amministrazione abbia ritenuto distribuiti gli utili”.