Amministrazione e bilancio

25 Ottobre 2024

Irreversibilità accertamento con adesione: i limiti dell'impugnazione

La sottoscrizione dell'atto di adesione preclude l'impugnazione dell'avviso di accertamento originario, anche in caso di mancato pagamento.

La Corte di Cassazione ha affrontato una questione molto importante in materia fiscale, fornendo chiarimenti sul rapporto tra l’accertamento con adesione e l’impugnabilità dell’avviso di accertamento originario. Con la sentenza 14.10.2024, n. 26618, i giudici di legittimità hanno stabilito che, una volta sottoscritto l’atto di accertamento con adesione, il contribuente non può più impugnare l’avviso di accertamento iniziale, nemmeno se decide di non versare le somme concordate.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un contribuente a cui era stato notificato un avviso di accertamento per maggiori imposte Ires e Irap relative a una plusvalenza. Il contribuente, inizialmente, aveva optato per l’accertamento con adesione, sottoscrivendo il relativo verbale. Tuttavia, successivamente, aveva deciso di non pagare l’importo concordato e di impugnare l’avviso di accertamento originario.

La Cassazione ha respinto le argomentazioni del contribuente, che sosteneva la possibilità di impugnare l’atto originario in assenza del pagamento delle somme concordate. I giudici hanno chiarito che l’accertamento con adesione, una volta sottoscritto, diventa irretrattabile. Questa interpretazione si basa su una lettura sistematica della normativa, in particolare del D.Lgs. 218/1997, che disciplina l’istituto dell’accertamento con adesione.

La Corte ha evidenziato che il sistema normativo non prevede alcuno ius poenitendi, ovvero diritto di ripensamento, per il contribuente dopo la firma dell’atto di adesione. Permettere l’impugnazione dell’avviso originario equivarrebbe a concedere un diritto di recesso o di revoca unilaterale dell’adesione già manifestata, opzione non contemplata dall’ordinamento fiscale.

Un aspetto fondamentale della decisione riguarda l’interpretazione dell’art. 6, c. 3 D.Lgs. 218/1997. Questa norma prevede una sospensione di 90 giorni del termine per impugnare l’avviso di accertamento quando il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione. Inoltre, stabilisce che l’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza di adesione. Secondo la Corte, queste disposizioni indicano chiaramente che la sottoscrizione dell’atto di adesione e l’impugnazione dell’avviso sono alternative e incompatibili tra loro.

La sentenza chiarisce anche la natura giuridica dell’accertamento con adesione, definendolo un “negozio di diritto pubblico”. Una volta raggiunto l’accordo con il Fisco, questo assume un rilievo giuridico che non può essere unilateralmente annullato dal contribuente. Permettere l’impugnazione dopo la sottoscrizione significherebbe, di fatto, retrocedere il procedimento a uno stadio anteriore, vanificando l’accordo raggiunto.

Un punto cruciale della decisione riguarda il ruolo del pagamento nell’accertamento con adesione. La Corte ha precisato che il versamento degli importi dovuti rappresenta una condizione legale unilaterale di adempimento, posta nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione Finanziaria. In pratica, il rapporto d’imposta tra Fisco e contribuente è definitivamente regolato dall’atto di adesione sottoscritto. Tuttavia, se il contribuente non versa le somme nei termini stabiliti, il rapporto sarà disciplinato dall’atto impositivo originario, senza che questo possa essere impugnato.

Questa interpretazione ha importanti implicazioni pratiche. Ad esempio, se un contribuente sottoscrive un accertamento con adesione per un’imposta di 100.000 euro ma poi non effettua il pagamento, non potrà più impugnare l’avviso originario. L’Amministrazione Finanziaria potrà procedere alla riscossione basandosi sull’atto originale, ma il contribuente non avrà la possibilità di contestarne il contenuto in sede giurisdizionale.

La decisione della Cassazione sottolinea l’importanza di una valutazione attenta e ponderata prima di sottoscrivere un accertamento con adesione. I contribuenti devono essere consapevoli che, una volta firmato l’atto, non potranno più tornare sui propri passi, nemmeno in caso di difficoltà nel pagamento delle somme concordate.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits