Accertamento, riscossione e contenzioso
09 Settembre 2024
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 26.08.2024, n. 23115, ha ribadito l’illogica necessità di distinguere, in tema di obbligo al contraddittorio preventivo, tra tributi nazionali e tributi armonizzati e tra accertamenti caratterizzati da invasività.
A proposito della distinzione tra tributi nazionali e tributi armonizzati un Autore (A. Giovannini) ebbe da sottolineare come la strada più coerente, per valutare la conformità del nostro sistema a quello dell’Unione sull’obbligatorietà del contraddittorio, dev’essere ricercata nell’art. 3 Cost. e nella regola del controlimite in esso rinvenibile.
Riferirsi all’art. 3 Cost. significa infatti assumere come fondante il paradigma per cui all’identità sostanziale degli interessi individuali da proteggere, come per quelli collegati all’Iva e alle imposte sui redditi, per rimanere alla partizione delle Sezioni Unite, deve corrispondere identità di strumenti e di tutele.
La derivazione comunitaria del tributo (Iva) non è motivo sufficiente per giustificare una diversità di trattamento, giustificabile solo con la diversità degli interessi tutelati. L’art. 3, scrutinato dal punto di vista della ragionevolezza, va attratto nella categoria dei controlimiti costituzionali, per così dire alla rovescia.