Imposte dirette

24 Giugno 2024

Irpef: imponibilità ed esenzione delle borse di studio

In linea generale le borse di studio costituiscono un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e soggette all’Irpef; tuttavia, esistono particolari casi che le norme hanno espressamente dichiarato esenti.

L’art. 50, c. 1, lett. c) del Tuir, stabilisce che sono imponibili ai fini dell’Irpef le borse di studio percepite da soggetti fiscalmente residenti in Italia. La norma citata assimila ai redditi di lavoro dipendente “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”, mentre per le borse di studio erogate in favore di soggetti non residenti, a stabilirne la loro imponibilità è l’art. 23, comma 2, lett. b), del Tuir che considera, “prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:… b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c),… del comma 1 dell’art. 50”.

Allo stesso modo, l’Amministrazione Finanziaria precisa che i redditi di cui all’art. 50, c. 1, lett. c) del Tuir usufruiscono delle detrazioni d’imposta previste per il lavoro dipendente. Tali detrazioni spettano con riferimento ai giorni compresi nel periodo assunto ai fini dell’erogazione delle borse di studio, anche se relativo ad anni precedenti rispetto a quello di effettiva erogazione, per cui, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico, le detrazioni spettano per l’intero anno; se invece è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, le detrazioni spettano per il periodo di durata del corso stesso.

In deroga al regime di imponibilità che caratterizza le borse di studio, per espressa previsione normativa risultano esenti dall’Irpef:

  • le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al D.Lgs. 29.03.2012, n. 68, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
  • le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano, in base alla L. 30.11.1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
  • le borse di studio bandite dal 1.01.2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14.03.1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a 7.746,85 euro;
  • le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (L. 23.11.1998, n. 407);
  • le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8.08.1991 n. 257, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
  • per l’intera durata del programma “Erasmus +”, le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell’art. 6, par. 1, e dell’art. 7, par. 1, lett. a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11.12.2013;
  • le borse di studio nazionali per il merito e la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34 (art. 1, c. 285, L. 11.12.2016, n. 232).

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