Imposte dirette
18 Gennaio 2025
Accolto il ricorso di un dentista: 2 assistenti alla poltrona non determinano autonoma organizzazione.
La sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, Sezione 15, 8.10.2024, n. 3906 segna un importante punto di svolta nell’interpretazione del requisito dell’autonoma organizzazione ai fini Irap, con particolare riferimento ai periodi d’imposta antecedenti al 2022, quando l’imposta “è stata abolita per le persone fisiche dalla legge di Bilancio 2022”.
Il caso esaminato riguarda un dentista che ha richiesto il rimborso dell’Irap per gli anni dal 2018 al 2021. Dal quadro RE del modello Redditi emergeva una struttura professionale contenuta nei limiti dell’indispensabile, con beni strumentali essenziali (poltrona dentistica, autoclave, apparecchiature tecniche), spese immobiliari nella norma e quote di ammortamento particolarmente ridotte.
L’elemento controverso della vicenda era rappresentato dalla presenza di “due assistenti alla poltrona” che svolgevano anche saltuaria attività amministrativa. L’Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, ha fatto leva sulla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9451/2016, che aveva individuato “nella presenza di un solo collaboratore il limite oltre il quale si configura l’autonoma organizzazione”.
La Corte milanese ha però adottato un approccio innovativo, superando il criterio meramente numerico. I giudici hanno infatti ritenuto che la presenza di “due collaboratrici” debba essere valutata in modo elastico e contestualizzato, considerando:
– la natura fisiologica dell’organizzazione per uno studio dentistico;
– la modesta entità delle retribuzioni corrisposte;
– il carattere ausiliario e non sostitutivo delle prestazioni delle dipendenti;
– la coerenza complessiva dei costi rispetto all’attività svolta.
Questa interpretazione, pur riferendosi a periodi antecedenti all’abolizione dell’Irap per le persone fisiche (legge di Bilancio 2022), mantiene rilevanza per il contenzioso pendente e le richieste di rimborso relative agli anni pregressi. La sentenza si pone in continuità con i principi della Corte Costituzionale n. 156/2001, ma ne offre una lettura più aderente alla realtà professionale contemporanea.
La decisione della Corte, che ha accolto il ricorso “pur compensando le spese di lite”, suggerisce che la valutazione dell’autonoma organizzazione richiede un’analisi complessiva della struttura professionale, dove il numero dei dipendenti rappresenta solo uno degli elementi da considerare, “non necessariamente quello decisivo”.