Altre imposte indirette e altri tributi
12 Aprile 2024
Per la quantificazione del profitto del reato di dichiarazione fraudolenta, è irrilevante l'evasione dell'imposta regionale sulle attività produttive: lo ha chiarito la Cassazione penale, Sezione III, nella sentenza 6.02.2024, n. 5148.
La vicenda oggetto della pronuncia indicata trae spunto dalla dichiarazione penale di responsabilità in capo a un soggetto-contribuente al quale, in qualità di titolare di un’impresa individuale, veniva contestato il reato previsto ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 74/2000, per avere indicato nella dichiarazione annuale dei redditi elementi passivi risultanti sulla base di fatture emesse da imprese commerciali per operazioni risultate inesistenti. Alla condanna penale conseguiva anche la confisca della somma indicata quale profitto del reato contestato; la difesa contestava un’errata quantificazione di tale profitto, che vedeva ricompresa, in aggiunta alle imposte sui redditi e all’Iva, anche l’Irap.
A tal proposito, tenuto conto del decisum espresso in secondo grado, il contribuente condannato ha proposto ricorso per Cassazione, articolando tra l’altro un motivo di impugnazione, in base al quale lamentava un vizio di motivazione in relazione alla richiesta, formulata in sede d’appello, rispetto alla ridefinizione dell’importo della confisca per equivalente.
Veniva, infatti, posto in evidenza che la determinazione dell’imposta evasa era stata operata sommando, oltre all’Irpef e all’Iva non versate, anche le somme dovute quali addizionali regionali e addizionali comunali oltre alla somma di 3.939 euro dovuta a titolo di Irap, ragion per cui si richiedeva che l’importo della somma confiscata fosse limitato esclusivamente all’importo determinato dalle sole somme dovute ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.