Enti locali

21 Maggio 2024

Irap negli enti locali

L’appuntamento annuale con l’obbligo dichiarativo Irap è anche l’occasione per valutare (ma soltanto dall’esercizio successivo), riguardo alle attività in regime Iva, le legittime opportunità di risparmio fiscale.

Come noto, l’art. 239 del Tuel assegna ai revisori degli enti locali, tra le molteplici funzioni, il compito di vigilare sugli adempimenti fiscali (c. 1, lett. c). Unitamente all’Iva e alla sostituzione d’imposta, l’Irap costituisce un obbligo tributario assai impegnativo tanto finanziario quanto gestionale, il cui culmine è l’ineludibile appuntamento annuale dichiarativo. In aggiunta, l’Irap si connota per il particolare sdoppiamento che, per libera scelta del Comune, può assumere la determinazione della relativa base imponibile. Facoltà sulla quale è anche compito del revisore sensibilizzare l’ente affinché, dati alla mano, si valuti la convenienza in termini di risparmio fiscale.

La disciplina Irap (D.Lgs. 446/1997) colloca gli enti locali nell’ampia categoria definita dall’art. 3, c. 1, lett. e-bis): le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2 D.Lgs. 3.02.1993, n. 29 (decreto sostituito dal D.Lgs. 165/2001).

Le PA determinano la base imponibile Irap con le modalità stabilite dall’art. 10-bis, c.d. “sistema retributivo”, vale a dire sommando le erogazioni di retribuzioni del personale dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 del Tuir), redditi derivanti dal lavoro autonomi non esercitato abitualmente (art. 67, c. 1, lett. l). Non concorrono alla tassazione le borse di studio esenti Irpef. Ai sensi dell’art. 11, dalla base imponibile così determinata, si deduce la spesa per i dipendenti disabili e per altre categorie, meno frequenti nel comparto pubblico (p.e. formazione lavoro).
L’aliquota fissa, unica in tutte le Regioni, è l’8,5%, ai sensi dell’art. 16, c. 2, ben superiore a quella stabilita per le imprese (3,9%), e l’imposta si versa in acconti mensili a mezzo F24 EP (art. 30, c. 5).

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