Amministrazione e bilancio

20 Marzo 2024

Deduzioni Irap dei costi di lavoro dipendente

Per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, la disciplina nazionale non ha subito cambiamenti e permane il principio di deducibilità del costo complessivo in luogo delle deduzioni parziali previste in passato. Attenzione però alle particolarità della normativa regionale.

Ai fini della determinazione della base imponibile Irap è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. In via preliminare, ricordiamo che, dal periodo d’imposta in corso al 1.01.2022, risultano esclusi dall’ambito di applicazione Irap e dal relativo obbligo dichiarativo le persone fisiche che esercitano attività commerciali ovvero esercenti arti e professioni indicati nell’art. 3, c. 1, lett. b) e c) D.Lgs. 446/1997 (circ. Ag. Entrate n. 4/E/2022). Rimangono, invece, soggetti all’imposta coloro che producono i suddetti redditi in forma diversa da quella individuale (ad esempio, oltre le società, i professionisti che svolgono l’attività in forma associativa e le società tra professionisti).

Nella fase di compilazione della dichiarazione Irap, nella sezione I del quadro IS devono essere indicate le deduzioni di cui all’art. 11 D.Lgs. 446/1997 come modificato dai vari interventi succedutisi negli anni. Tale sezione deve essere utilizzata da tutti i soggetti cui spettano tali deduzioni, esclusi quelli tenuti alla compilazione del quadro IK riservato ad Amministrazioni ed Enti pubblici. Le deduzioni in argomento sono le seguenti:

  • Rigo IS1 – deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (c. 1, lett. a), n. 1);
  • Rigo IS4 – deduzione delle spese per apprendisti, per disabili, per il personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo (c. 1, lett. a), n. 5);
  • Rigo IS5 – deduzione di 1.850 euro per ciascun dipendente fino a un massimo di 5 dipendenti (c. 4-bis1);
  • Rigo IS7 – deduzione del costo del personale dipendente a tempo indeterminato (c. 4-octies).

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Secondo quanto previsto all’art. 11, c. 4-septies, l’importo delle deduzioni ammesse per ciascun dipendente dai cc. 1 e 4-bis.1 non può comunque eccedere il limite rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro. In presenza di eccedenze deve essere compilato il Rigo IS9 (con segno positivo), che determina la rettifica delle deduzioni indicate nei righi precedenti. Il totale delle deduzioni spettanti è, pertanto, pari alla somma dei righi da IS1 a IS7, dedotto l’ammontare indicato nel Rigo IS9. Per i soggetti residenti che svolgono attività anche all’estero le deduzioni sono riconosciute limitatamente al personale impiegato in Italia (circ. Ag. Entrate n. 8/E/2013).

Confermata anche la deduzione forfetaria nella misura di 1.850 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente, diverso da quelli a tempo indeterminato, impiegato nel periodo d’imposta, fino a un massimo di 5 (art. 11, c. 4-bis.1) a condizione che i componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non siano superiori, nel periodo d’imposta, a 400.000 euro. Tale deduzione spetta anche se risultano impiegati nell’anno più di 5 lavoratori; in tal caso, il contribuente può scegliere i lavoratori su cui calcolare la deduzione (vanno esclusi gli apprendisti, i disabili e il personale assunto con contratti di formazione lavoro in quanto il costo del lavoro di tali soggetti è già stato considerato nella deduzione di cui al rigo IS4).

La deduzione ai fini Irap è altresì ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto (art. 11, c. 1-octies, secondo periodo).

Si ricorda che il D.L. 73/2022 ha previsto una diversa esposizione rispetto al passato delle deduzioni Irap. Più precisamente, tale decreto ha confermato la deducibilità integrale del costo del personale, ma ha abrogato il precedente sistema che calcolava la deduzione in modo residuale, sulla base della differenza tra le varie deduzioni specifiche previste dall’art. 11 e il costo complessivo del personale.

Il costo del personale dipendente integralmente deducibile viene esposto, per l’ammontare complessivo, compresi quindi anche i contributi Inail, al rigo IS7.

Per completezza di trattazione, dopo i diversi interventi normativi che hanno interessato la disciplina in oggetto, è utile ricordare l’avvenuta soppressione delle seguenti deduzioni:

  • la deduzione forfetaria di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
  • la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, sostituita dalla deduzione complessiva citata;
  • la deduzione per incremento occupazionale fino a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente;
  • la deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (a cui abbiamo già accennato).

Per quanto riguarda il costo dei premi versati all’Inail, si specifica che nel rigo IS1 vanno indicati esclusivamente i premi assicurativi riferibili ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Di conseguenza, occorre distinguere tra premi Inail riferibili ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (rigo IS1) e quelli invece riferibili al personale dipendente a tempo indeterminato (rigo IS7).

Infine, il calcolo delle deduzioni impone al contribuente di valutare le disposizioni regionali, poiché ciascuna Regione può deliberare specifiche deduzioni, anche aggiuntive rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale, utilizzabili nei limiti di capienza del costo del lavoro del singolo dipendente.

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