Altre imposte indirette e altri tributi
01 Agosto 2022
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in via interpretativa, confermando che il valore della produzione netta del 2021 (solari) può essere determinata con le regole indicate nelle istruzioni al modello di riferimento Irap 2022.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 15.07.2022, n. 40/E, ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità di compilazione del modello Irap 2022, tracciando la propria linea interpretativa, dopo le modifiche introdotte con l’art. 10 D.L. 73/2022 (decreto Semplificazioni), che ha riformulato, sebbene in parte, l’art. 11 D.Lgs. 446/1997, istitutivo del tributo.
La criticità segnalata da una parte della stampa specializzata e da una parte della dottrina riguardava la modifica retroattiva, prevista dall’art. 10, c. 2 D.L. 73/2022, con la quale era prevista una diversa determinazione del valore della produzione netta, con particolare riferimento ai costi del personale deducibili che poteva incidere, in particolare, anche su quelle società di capitali che, stando alle ordinarie disposizioni del Codice Civile, avevano già approvato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2021 nel termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dello stesso come previsto dalle disposizioni codicistiche.
Si rischiava, paradossalmente, stante il fatto che la modifica era, appunto, stata introdotta da un decreto destinato a semplificare, di dover mettere di nuovo mano a molte dichiarazioni già predisposte e, forse, anche già trasmesse al Fisco.
Con la risoluzione citata, più che opportuna (si veda il comunicato del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 18.07.2022), l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato, innanzitutto, le novità introdotte dal provvedimento in commento, con riferimento alle disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta e la disciplina dei costi del personale deducibili dalla base imponibile Irap.
Sul punto, infatti, nel documento di prassi, si evidenzia che, con l’art. 10, il legislatore ha disposto la sostituzione della deducibilità del costo residuo del personale dipendente, assunto con contratto a tempo indeterminato, di cui all’art. 11, c. 4-octies D.Lgs. 446/1997, con la deduzione integrale del costo complessivamente sostenuto; la deduzione, peraltro, è anche ammessa per ogni lavoratore stagionale, nel rispetto delle condizioni indicate e nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto.
Poiché le novità si rendevano applicabili, per espressa previsione legislativa, dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22.06.2022 (data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni) e, quindi, dal 2021, naturalmente per i soggetti solari, la modifica ha valenza retroattiva, con la conseguenza che è possibile procedere con la compilazione della dichiarazione Irap 2022 con le nuove regole.
In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute sul periodo d’imposta a partire dal quale sono applicabili le nuove disposizioni, con il documento di prassi in commento, l’Agenzia delle Entrate ha fornito anche le opportune istruzioni per la corretta compilazione della sezione “I” del quadro “I” del modello Irap 2022.
Nei righi “IS1”, colonna 2, “IS4”, colonna 3, e “IS5”, colonna 2, devono essere indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, i righi “IS2”, “IS3” e “IS6” non vanno compilati, nel rigo “IS7”, colonna 3, deve essere inserita la deduzione di cui all’art. 11, c. 4-octies, nella vigente formulazione, ovvero la deduzione riferita al costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per 2 periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto (da indicare anche in colonna 2) mentre nel rigo “IS9” deve essere indicata l’eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dall’art. 11, cc. 1 e 4-bis.1 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.
Fortunatamente, però, stante il fatto che l’intervento è ritenuto di semplificazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito inequivocabilmente che, per il primo anno, ovvero per il 2021, in linea di principio, resta possibile compilare la sezione “I” del quadro “IS” con le regole fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello Irap 2022.