Accertamento, riscossione e contenzioso
14 Luglio 2020
Nuovo obbligo per gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1.07.2020 con l'introduzione dell'art. 5-ter nel D.Lgs. 218/1997.
È opportuno, anche se non obbligatorio per legge, che l’Agenzia delle Entrate metta in pratica il contraddittorio con il contribuente anche nei casi di accertamento correlato a un processo verbale di constatazione redatto a seguito di chiusura delle operazioni. Lo chiarisce la circolare dell’Agenzia delle Entrate 22.06.2020, n. 17/E, avente a oggetto l’obbligo della stessa Agenzia, previsto dal D.L. 34/2019 per gli atti emessi dal 1.07.2020, di notificare al contribuente un invito a comparire per la definizione dell’accertamento. La norma, inserendo il nuovo art. 5-ter nel D.Lgs. 218/1997, introduce un obbligo di contraddittorio che si applica agli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1.07.2020, salvo casi di necessità e urgenza. Lo stesso decreto ha previsto una proroga automatica di 120 giorni del termine di decadenza per la notifica dell’atto impositivo qualora tra la data di comparizione indicata nell’invito e quella di decadenza dell’Amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 22.06.2020, n. 17/E, ha ribadito la finalità della nuova disposizione: assicurare la corretta pretesa erariale e spingere i contribuenti all’adempimento spontaneo. In coerenza con tali finalità, le sedi territoriali sono tenuta ad attivare e valorizzare il contraddittorio preventivo anche nelle ipotesi in cui non è obbligatorio, fermo restando che un’inerzia in tal senso non determina l’invalidità dell’avviso di accertamento. Di conseguenza, l’Agenzia afferma che è opportuno ma non obbligatorio attivare il contraddittorio con il contribuente anche nei casi di accertamento correlato a un processo verbale di constatazione redatto a seguito di chiusura delle operazioni. La circolare ha inoltre specificato che:
– l’obbligo vale per gli atti emessi dal 1.07.2020, ed è quindi legittimo un avviso di accertamento emesso dal 1.07.2020, purché preceduto da un invito o da un contraddittorio, anche se svolti in data antecedente;
– la mancata attivazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto se il contribuente offre la cosiddetta “prova della resistenza”, ossia dimostra le ragioni che avrebbe potuto far valere e che avrebbero potuto indurre il Fisco a valutare diversamente gli elementi a disposizione;
– per l’Iva l’invito al contraddittorio è escluso solo per gli accertamenti parziali basati su elementi certi e diretti, che non presuppongono ricostruzioni induttive o l’uso di presunzioni;
– l’invito al contraddittorio è inoltre escluso nei seguenti casi: particolare urgenza (per esempio, reiterate violazioni che comportino la denuncia per reati tributari oppure per una circostanza imprevedibile che impone tempi stretti per gli adempimenti dell’amministrazione); fondato pericolo per la riscossione (è opportuno che il Fisco motivi il timore di perdere la garanzia del credito);
– l’invito al contraddittorio è escluso negli altri casi di partecipazione del contribuente previsti dalla normativa, come nel caso degli studi di settore, degli accertamenti induttivi, degli accertamenti sintetici e delle contestazioni di fattispecie abusive;
– in caso di mancata adesione, esiste l’obbligo di “motivazione rafforzata”, nel senso che il Fisco non si può limitare a valutare gli elementi forniti dal contribuente, ma deve argomentare le ragioni del relativo mancato accoglimento.
Il D.L. 34/2019 ha inoltre previsto che se tra la data di comparizione e quella di decadenza dell’Amministrazione dal potere di notifica dell’atto intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notifica è prorogato di 120 giorni, in deroga al termine ordinario.