IVA
08 Febbraio 2023
Trasferimento per esigenze proprie e successiva cessione in altro Stato UE valgono doppio, la conferma a Telefisco 2023. Non convince, invece, l’esterometro anche per le fatture emesse dall’identificazione comunitaria del residente.
Il trasferimento per esigenze proprie ex art. 41, c. 2, lett. c) D.L. 331/1993 e la successiva cessione in altro Stato membro con fatturazione dall’Italia ex art. 21, c. 6-bis, lett. a) D.P.R. 633/1972 (inversione contabile art. 7-bis) duplica il volume d’affari. È questa la (non sorprendente) precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 26.01.2023 in occasione di Telefisco 2023. A sorprendere, però, è un altro aspetto ovvero che l’esterometro sarebbe dovuto anche quando la cessione dei beni già all’estero avviene verso un non debitore d’imposta. Facciamo il punto premettendo che il caso non riguarda la diversa disciplina del call off stock.
Trasferimento per esigenze proprie e successiva cessione in reverse. Il quesito formulato era volto a comprendere se, in tale ipotesi, rilevassero entrambe le operazioni ai fini dell’esterometro, della LiPe e della dichiarazione annuale Iva. L’Agenzia conferma che entrambe le operazioni:
Nel ricordare che l’esterometro (a differenza del vecchio spesometro) non è più “da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fin Iva effettuate tra soggetti passivi ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”” l’Agenzia precisa che:
Fin qui, nulla di strano.
Cessione nei confronti di un soggetto estero non debitore. A non convincere a pieno è, invece, il successivo passaggio ove l’Agenzia precisa che “resta fermo che l’obbligo comunicativo di cui all’art. 1, c. 3-bis … sussiste anche nell’ipotesi di cessione nei confronti di un soggetto stabilito all’estero non debitore dell’imposta nel Paese Ue”. Per questa cessione, ferma restando l’irrilevanza nella dichiarazione Iva italiana, il cedente dovrà, infatti, emettere fattura dalla posizione del Paese in cui si trovano i beni (e non dall’Italia); l’Agenzia delle Entrate, che non ha fornito istruzioni tecniche sulla declarata compilazione dell’esterometro scorda, forse, che non più tardi dello scorso 1.10.2022 (si veda Ratio Quotidiano del 19.09.2022) ha attivato lo scarto dei flussi (errore 00476) contenenti “IdFiscale” sia del cedente che del cessionario diversi da IT.