Estero
02 Febbraio 2022
Via libera alla facoltà di inserimento degli acquisti intracomunitari secondo le regole della tempestiva registrazione Iva. Lo precisano le istruzioni 2022 dopo che quelle del 2018 avevano, invece, introdotto la regola dell’arrivo dei beni.
Gli Intra 2-bis tornano ufficialmente compilabili, per chi preferisce, in base alla “competenza/esigibilità Iva” degli acquisti. Lo precisano le nuove istruzioni approvate con provvedimento delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Istat, del 23.12.2021, aggiungendo questa facoltà (regola fiscale) alla regola (statistica) introdotta nel 2018 del riepilogo “nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano”. Vengono così meno gli imbarazzi generati dalle precedenti istruzioni, giacché i più pescano dai registri Iva e non dalla contabilità di magazzino.
Dal 2018, com’è noto, gli elenchi Intra 2-bis sono obbligatori solo per chi ricade nella periodicità mensile ovvero per coloro che hanno raggiunto o superato in uno dei 4 trimestri precedenti la soglia di € 200.000; soglia che viene elevata a € 350.000 per gli elenchi relativi ai periodi dal 2022 spingendo nell’esonero (stima l’Istat) ulteriori 4.000 imprese.
Dal 2018, inoltre, gli elenchi Intra-2 hanno valenza esclusivamente per finalità statistiche; da qui, probabilmente, i motivi del cambio di regole nelle “vecchie” istruzioni del 2018. Istruzioni che, a giudizio di chi scrive, non avevano mai convinto appieno poiché se è vero, da una parte, che le informazioni statistiche normalmente rilevano in base alla movimentazione fisica (art. 6, per 1, Reg. UE n. 638/2004 previgente; allegato V, sezione 5, par. 1/a, Reg. UE 1197/2020) come funziona per le lavorazioni, va osservato, dall’altra, che la regolamentazione statistica comunitaria ha sempre privilegiato l’opportunità di mantenere uno stretto legame fra i dati Iva e quelli Intrastat (5° considerando del previgente Reg. CE 638/2004; art. 3 previgente Reg. UE 1982/2004).
Inoltre, tolto il caso delle eventuali fatturazioni anticipate che vanno parcheggiate fino al momento della spedizione/consegna (art. 50, c. 7 D.L. 331/1993), l’art. 5 D.M. 22.02.2010 (mai variato) precisa che le operazioni rilevanti (anche) ai fini fiscali vanno riepilogate nel periodo in cui sono “registrate o sono soggette a registrazione ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto”.
Ciò premesso, con le nuove istruzioni 2022 (in linea anche con il nuovo regolamento UE n. 1197/2020, allegato V, CAP. I, Sez. 5, c. 1/b) è stato opportunamente precisato che gli operatori hanno la possibilità di riepilogare gli acquisti intracomunitari “nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano” oppure “nel mese di calendario nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell’imposta per le merci unionali sulle quali l’Iva diventa esigibile ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio” con l’avvertenza (in sostanziale aderenza con la disciplina dell’autofattura di cui all’art. 46, c. 5 D.L. 331/1993) che “se l’intervallo di tempo tra l’acquisto delle merci e il fatto generatore dell’imposta è superiore a 2 mesi di calendario, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano”.
Qualcuno potrebbe osservare che il fatto generatore (momento di effettuazione) dal 2013 è legato (art. 39, c. 1 D.L. 331/1993) al momento dell’inizio della spedizione, sia per le cessioni come per gli acquisti, ma a fugare qualsiasi dubbio depone la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E/2013 in cui è stato precisato come la disposizione domestica (art. 39 citato e art. 47 per l’integrazione della fattura nel mese di arrivo della stessa) sia conforme agli artt. 68, 69 e 222 della direttiva.