Accertamento, riscossione e contenzioso
24 Gennaio 2025
La Corte di Cassazione, con la sentenza 15.01.2025, n. 939, ribadisce l’inclusione nelle ipotesi dell’interposizione anche di quella reale oltre a quella fittizia.
L’art. 37, c. 3, D.P.R. 600/1973 testualmente recita: “in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordati, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”.
La giurisprudenza più recente della Corte è orientata nel senso di ritenere pacificamente applicabile la disposizione suddetta non solo ai casi di interposizione fittizia di persona (e quindi quando i redditi vengano imputati direttamente all’interponente), ma anche ai casi di interposizione reale, e quindi quando il soggetto interposto sia il reale percettore dei redditi, e questi vengano ritrasferiti all’interponente (in tale senso già Cassazione, 17.02.2022, n. 5276).