Paghe e contributi
28 Dicembre 2024
La nullità dell’interposizione e la messa in mora non seguono una sequenza rigida, secondo l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 31612/2024.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31612/2024, chiarisce un punto importante riguardo all’interposizione di manodopera: il datore di lavoro effettivo può essere obbligato a corrispondere la retribuzione anche prima che un giudice dichiari formalmente l’interposizione fittizia, purché il lavoratore lo abbia messo in mora. In altre parole, la messa in mora e la dichiarazione di nullità dell’interposizione, pur essendo entrambe necessarie per far valere il diritto alla retribuzione, non devono necessariamente avvenire in un ordine cronologico preciso.
La questione è emersa nell’ambito di una controversia tra un lavoratore e un’azienda relativa al mancato ripristino di un rapporto di lavoro. La Cassazione, confermando la giurisprudenza precedente, ha stabilito che è sufficiente che la messa in mora sia contenuta, per esempio, nell’atto introduttivo del giudizio, per far sorgere l’obbligo retributivo in capo al datore di lavoro effettivo. Ciò significa che il lavoratore non deve attendere la sentenza che dichiara l’interposizione fittizia per poter richiedere le retribuzioni dovute.