Imposte dirette
16 Gennaio 2025
La Cassazione, con l’ordinanza 9.01.2025, n. 447, si è pronunciata sulla violazione o falsa applicazione dell'art. 1, cc. 35 e 36 L. 244/2007 in materia di deducibilità degli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.
Per il patrocinio erariale la deducibilità degli interessi passivi si raccorda ai soli mutui stipulati per la costruzione e la ristrutturazione degli immobili da destinare alla locazione e non per i mutui garantiti da ipoteca su immobili già costruiti.
Più precisamente, per la difesa erariale la deducibilità degli interessi passivi sarebbe subordinata alla sussistenza di precisi presupposti soggettivi e oggettivi, come evidenziato nelle 2 circolari della Agenzia delle Entrate (precisamente, 21.04.2009, n. 19/E e 22.07.2009, n. 37/E).
Sotto il profilo soggettivo la deduzione sarebbe consentita solo a società immobiliari di gestione e sotto il profilo oggettivo la deducibilità degli interessi sarebbe ammessa solo ove questi trovino origine in mutui contratti per la costruzione o la ristrutturazione degli immobili sottoposti a ipoteca.