Estero
15 Ottobre 2024
Le integrazioni al regime 42 di importazione, con la pubblicazione delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale UE, rendono più efficaci i controlli documentali sull’effettiva consegna delle merci in altro Stato UE.
Il codice doganale unionale (Reg. UE 952/2013) prevede la possibilità di importare merci in uno Stato membro, ma destinate a un soggetto residente di un altro Stato membro applicando il cosiddetto regime 42. Il regime doganale 42 è utilizzato dagli importatori per ottenere l’esenzione Iva quando i beni importati sono destinati a essere trasportati in un altro Stato membro per essere ivi immessi in consumo. L’Iva è dovuta nello Stato membro di destinazione.
Una prima modifica all’art. 67 D.P.R. 633/1972 (con l’art. 8, c. 2, lett. i) L. 15.12.2011, n. 217) ha introdotto i cc. 2-bis e 2-ter, volti a disciplinare le operazioni di importazione in regime 42 per ciò che concerne gli obblighi informativi dell’importatore e, in particolare:
– il numero di identificazione Iva attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro (informazione obbligatoria per ogni operazione);
– idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell’Unione (a richiesta dell’amministrazione doganale).