Diritto privato, commerciale e amministrativo
05 Aprile 2024
Il creditore ipotecario che insinua al passivo il proprio credito deve necessariamente produrre la relativa nota di iscrizione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 12.02.2024, n. 3839, ha rilevato, tra l’altro, che l’avviso ex art. 498 c.p.c. rappresenta un fatto privo di decisività, non essendo in alcun modo un documento idoneo al riconoscimento del privilegio ipotecario; è, piuttosto, un elemento che condiziona un mero adempimento procedurale del curatore afferente alla fase della liquidazione, ma non spiega effetti sull’accertamento del credito, atteso che la nota di iscrizione ipotecaria costituisce, a tali fini, un documento indefettibile, e non surrogabile da altri elementi, quanto alla prova ad esempio dell’entità del capitale, gli interessi per i quali sussiste la causa di prelazione, le modalità di calcolo, le temporalità.
Va, osservato, prosegue la Corte, che, data la natura costitutiva della pubblicità ipotecaria, nel senso che il diritto di ipoteca si costituisce solo mediante l’iscrizione nei pubblici registri, tale iscrizione è elemento essenziale per il sorgere dell’ipoteca non solo rispetto ai terzi ma anche tra le parti, mentre il titolo (che può essere un documento contrattuale, la legge o un provvedimento giurisdizionale) attribuisce al creditore solo il diritto a ottenere l’ipoteca, che prende vita proprio con l’iscrizione.